Art. 2.



  Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a
scelta  della  richiedente,  al superamento di una prova attitudinale
oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo
di  mesi  trenta;  le  modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro
sono  indicate  nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.