IL DIRETTORE PER LE ACCISE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  dicembre  1975, n. 724, che reca disposizioni
sull'importazione  e  commercializzazione  all'ingrosso  dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7  marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto  l'art.  1  della  legge  5  febbraio 1992, n. 81, che dal 1°
gennaio  1993  eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori di generi
di monopolio;
  Visto   l'art.  28  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni,  che  stabilisce  le  aliquote di base dell'imposta di
consumo sui tabacchi lavorati;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  29  settembre  1997,  n. 328,
convertito  dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19
al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante misure
di   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle  amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003,
n. 385, recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24,
convertito  con  modificazione  dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, che
fissa  l'ammontare  dell'imposta  di consumo, dovuta per le sigarette
vendute  ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe
di   prezzo   piu'  richiesta,  nella  misura  del  cento  per  cento
dell'imposta di base, di cui all'art. 6, secondo comma della predetta
legge 7 marzo 1985, n. 76;
  Visto  il  decreto ministeriale 28 febbraio 1997 che ha elevato, ai
sensi  dell'art. 1, comma 84 e dell'art. 2, comma 152, della legge 23
dicembre  1996,  n.  662,  l'aliquota  di base della tassazione delle
sigarette,  prevista  dal  comma  1),  lettera  a),  dell'art. 28 del
decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, dal 57% al 58%;
  Visto  il  decreto  direttoriale 15 ottobre 2004 che ha elevato, ai
sensi  dell'art.  1,  comma  7 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n.
341,  convertito  con  la legge 9 febbraio 2004, n. 31, l'aliquota di
base  della tassazione delle sigarette, prevista dal comma 1, lettera
a), dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito
dalla  legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, dal
58% al 58,5%;
  Visto   il  decreto  direttoriale  29  settembre  2008,  che  fissa
nell'allegata  tabella  A,  la  ripartizione dei prezzi di vendita al
pubblico delle sigarette;
  Visto l'art. 1, comma 550, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in
base  al  quale  le  tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al
pubblico  per  le  sigarette  sono  stabilite  con  riferimento  alle
sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinate ogni tre
mesi,  secondo  i  dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre
solare;
  Considerato   che   in   base  ai  dati  risultanti  dalle  vendite
sull'intero  territorio  nazionale,  registrate  dall'Amministrazione
autonoma  dei monopoli di Stato nel secondo trimestre dell'anno 2009,
per  le  sigarette,  la  classe di prezzo piu' richiesta e' risultata
essere  pari  ad  euro  185,00  per  chilogrammo convenzionale e che,
pertanto,  su  tale  classe  di  prezzo si applica l'aliquota di base
prevista  dal  citato  art.  28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella
misura  del  58,5 per cento stabilita dal citato decreto direttoriale
15 ottobre 2004;
  Considerato  che,  per  le  sigarette il cui prezzo e' superiore ad
euro  185,00 per Kg convenzionale, l'imposta di consumo si applica in
base  ai  due  elementi,  fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6
della  citata legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e' pari
al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle
sigarette  della  classe di prezzo piu' richiesta (importo di base) e
dell'ammontare  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  percepito  sulle
medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita
al  pubblico  e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di base,
diminuito  dell'elemento  fisso,  sul  prezzo  di vendita al pubblico
delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  18 ottobre 2008 che fissa il
prezzo  minimo  di vendita al pubblico delle sigarette in euro 180,00
per Kg convenzionale;
                              Decreta:

  Ai  sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  la  ripartizione,  per  chilogrammo
convenzionale,  dei  prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e'
fissata,  con  decorrenza  1°  luglio  2009, secondo quanto riportato
nella tabella allegato A), che sostituisce quella allegata al decreto
direttoriale 29 settembre 2008.
  Il  presente  decreto,  e'  trasmesso  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 1° luglio 2009
                                  Il direttore per le accise: Rispoli

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2009
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  4
   Economia e finanze, foglio n. 61