Art. 11.
                        Conferenze di servizi


  Per  i  fini di cui alla presente ordinanza il commissario delegato
di cui all'art. 10 puo' convocare conferenze di servizi.
  Qualora   alla   conferenza   di   servizi   il  rappresentante  di
un'amministrazione  invitata  sia risultato assente, o, comunque, non
dotato  di  adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera
prescindendo  dalla  sua  presenza  e dalla adeguatezza dei poteri di
rappresentanza  dei  soggetti intervenuti, il dissenso manifestato in
sede  di  conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena
di  non  ammissibilita', le specifiche indicazioni necessarie ai fini
dell'assenso.
  In  caso  di  motivato  dissenso  espresso  da  una amministrazione
preposta  alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del
patrimonio   storico-artistico   od  alla  tutela  della  salute  dei
cittadini,  la  determinazione  e'  subordinata,  in  deroga all'art.
14-bis  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni,  ad  apposita  delibera  del  Consiglio dei Ministri da
assumere con urgenza.
  I  pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di
servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24,
della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  devono  essere  resi dalle
amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e,
qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono
inderogabilmente acquisti con esito positivo.