Art. 13. Risorse finanziarie Gli oneri connessi alle iniziative poste in essere ai sensi della presente ordinanza gravano sugli ordinari stanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri di funzionamento continuano a gravare sulle risorse assegnate alla struttura di missione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri istitutivo della stessa e con successivi decreti. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 luglio 2009 Il Presidente: Berlusconi