Art. 13.
                         Risorse finanziarie


  Gli  oneri  connessi alle iniziative poste in essere ai sensi della
presente   ordinanza   gravano   sugli  ordinari  stanziamenti  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  Gli  oneri  di  funzionamento  continuano  a  gravare sulle risorse
assegnate  alla  struttura  di missione con il decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri istitutivo della stessa e con successivi
decreti.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 2 luglio 2009
                                            Il Presidente: Berlusconi