Art. 2.
                            Coordinatore


  Il  coordinatore  della  struttura  provvede  all'attuazione  degli
interventi   programmati   sulla   base   degli   indirizzi  politici
determinati  dal  Ministro  e cura, anche in deroga a quanto previsto
dagli  articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri   9   dicembre   2002,   recante  disciplina  dell'autonomia
finanziaria  e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la  gestione  amministrativa  e  contabile  relativa  alle iniziative
assunte.
  A  tal  fine  il coordinatore puo' avvalersi di uno o piu' soggetti
attuatori,  in  numero  comunque  non  superiore alle iniziative o ai
progetti  da  realizzare,  in conformita' alle disposizioni di cui al
successivo art. 7.