Art. 2. Coordinatore Il coordinatore della struttura provvede all'attuazione degli interventi programmati sulla base degli indirizzi politici determinati dal Ministro e cura, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la gestione amministrativa e contabile relativa alle iniziative assunte. A tal fine il coordinatore puo' avvalersi di uno o piu' soggetti attuatori, in numero comunque non superiore alle iniziative o ai progetti da realizzare, in conformita' alle disposizioni di cui al successivo art. 7.