Art. 4.
                             Consulenti


  Il   commissario   delegato   e'  autorizzato  a  nominare  quattro
consulenti   giuridici   da   scegliere   fra   magistrati  ordinari,
amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, o dirigenti di prima
e  seconda  fascia in servizio presso la Presidenza del Consiglio. Ai
predetti  consulenti  e'  riconosciuta,  anche in deroga alla vigente
normativa,   un'indennita'   accessoria,   ad   eccezione   del  solo
trattamento di missione, pari ad € 30.000,00 lordi annui.