Art. 4. Consulenti Il commissario delegato e' autorizzato a nominare quattro consulenti giuridici da scegliere fra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, o dirigenti di prima e seconda fascia in servizio presso la Presidenza del Consiglio. Ai predetti consulenti e' riconosciuta, anche in deroga alla vigente normativa, un'indennita' accessoria, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari ad € 30.000,00 lordi annui.