Art. 5. Trattamento economico accessorio In deroga all'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed alla vigente normativa in materia, in considerazione del piu' gravoso impegno connesso alle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, al coordinatore della struttura, ai dirigenti di seconda fascia individuati dal commissario delegato con apposito motivato provvedimento, nonche' all'esperto che li coadiuva, nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2008, e' corrisposta un'indennita' mensile accessoria, salvo il trattamento di missione, pari al 25% del trattamento economico in godimento.