Art. 5.
                  Trattamento economico accessorio


  In  deroga  all'art.  24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed
alla vigente normativa in materia, in considerazione del piu' gravoso
impegno  connesso  alle  attivita'  da porre in essere ai sensi della
presente  ordinanza, al coordinatore della struttura, ai dirigenti di
seconda  fascia  individuati  dal  commissario  delegato con apposito
motivato provvedimento, nonche' all'esperto che li coadiuva, nominato
ai  sensi  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
settembre  2008,  e'  corrisposta  un'indennita'  mensile accessoria,
salvo  il  trattamento  di  missione,  pari  al  25%  del trattamento
economico in godimento.