Art. 7. Soggetti attuatori Per l'organizzazione di mostre, esposizioni, spettacoli, concerti, gare, eventi sportivi, raduni, premiazioni e manifestazioni atte a promuovere e rilanciare l'immagine dell'Italia o di specifiche aree geografiche della stessa, il coordinatore puo' affidare unitariamente ad un soggetto attuatore la progettazione, la cura del complesso delle procedure negoziali nonche' delle attivita' di allestimento, di comunicazione e di informazione, e la gestione dell'evento. Possono essere nominati soggetti attuatori il capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, i dirigenti di prima fascia dello stesso, i dirigenti della Struttura di missione, l'ENIT ed i soggetti «in house» ai predetti Dipartimento ed ENIT. Possono essere altresi' nominati soggetti attuatori, previo loro assenso, amministrazioni pubbliche e/o soggetti, pubblici o privati, proprietari e/o gestori di musei, teatri, palazzi, castelli, ville, giardini, parchi o monumenti, ovvero concessionari di spazi di pertinenza degli stessi, allorquando per l'organizzazione degli eventi di cui al primo comma si intenda utilizzare i beni in questione, e/o i marchi e le insegne (i loghi, gli stemmi, etc.) che ne rappresentano il prestigio e l'eccellenza. Anche in tal caso l'individuazione del «soggetto attuatore», in quanto detentore del bene e/o del marchio di prestigio da utilizzare, va considerata una scelta fondata su ragioni di natura artistica volta ad acquisire una prestazione complessiva infungibile, o dettata da esigenze riconducibili a diritti di esclusiva o di privativa sui beni da utilizzare, come tale disciplinata dall'art. 57, comma 2, lettera b), del codice degli appalti, esclusa l'applicabilita' del comma 6. I compensi da attribuire ai soggetti attuatori sono determinati dal coordinatore, previo assenso del commissario delegato, sulla base dei prezzi comunemente praticati nel mercato per prestazioni analoghe. Nell'esercizio della sua attivita' organizzativa il soggetto attuatore agisce come stazione appaltante della Struttura di missione ed in tal caso si applicano ad esso le disposizioni di cui alla presente ordinanza.