Art. 7.
                         Soggetti attuatori


  Per  l'organizzazione di mostre, esposizioni, spettacoli, concerti,
gare,  eventi  sportivi,  raduni, premiazioni e manifestazioni atte a
promuovere  e  rilanciare l'immagine dell'Italia o di specifiche aree
geografiche della stessa, il coordinatore puo' affidare unitariamente
ad  un  soggetto  attuatore  la  progettazione, la cura del complesso
delle procedure negoziali nonche' delle attivita' di allestimento, di
comunicazione e di informazione, e la gestione dell'evento.
  Possono essere nominati soggetti attuatori il capo del Dipartimento
per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, i dirigenti di prima
fascia  dello stesso, i dirigenti della Struttura di missione, l'ENIT
ed i soggetti «in house» ai predetti Dipartimento ed ENIT.
  Possono  essere  altresi'  nominati soggetti attuatori, previo loro
assenso,  amministrazioni pubbliche e/o soggetti, pubblici o privati,
proprietari  e/o  gestori di musei, teatri, palazzi, castelli, ville,
giardini,  parchi  o  monumenti,  ovvero  concessionari  di  spazi di
pertinenza  degli  stessi,  allorquando  per  l'organizzazione  degli
eventi  di  cui  al  primo  comma  si  intenda  utilizzare  i beni in
questione,  e/o i marchi e le insegne (i loghi, gli stemmi, etc.) che
ne rappresentano il prestigio e l'eccellenza.
  Anche  in  tal  caso  l'individuazione del «soggetto attuatore», in
quanto detentore del bene e/o del marchio di prestigio da utilizzare,
va  considerata  una  scelta  fondata  su ragioni di natura artistica
volta ad acquisire una prestazione complessiva infungibile, o dettata
da  esigenze  riconducibili a diritti di esclusiva o di privativa sui
beni  da  utilizzare,  come  tale disciplinata dall'art. 57, comma 2,
lettera  b),  del  codice degli appalti, esclusa l'applicabilita' del
comma 6.
  I compensi da attribuire ai soggetti attuatori sono determinati dal
coordinatore, previo assenso del commissario delegato, sulla base dei
prezzi comunemente praticati nel mercato per prestazioni analoghe.
  Nell'esercizio   della  sua  attivita'  organizzativa  il  soggetto
attuatore agisce come stazione appaltante della Struttura di missione
ed  in  tal  caso  si  applicano  ad esso le disposizioni di cui alla
presente ordinanza.