Art. 8. Acquisto di spazi per la diffusione di campagne promozionali e di comunicazione L'acquisto di spazi pubblicitari da utilizzare per campagne su reti televisive o radiofoniche, su reti telematiche, su quadri anche mobili o su pannelli da affissione, nonche' su giornali, riviste o prodotti editoriali, costituisce e va considerata una scelta connessa all'acquisizione di diritti esclusivi, come tale disciplinata dall'art. 57, commi 2, lettera b), del codice degli appalti. In conformita' a quanto disposto dal comma 6 della citata norma, il coordinatore seleziona tre operatori titolari di spazi che abbiano caratteristiche analoghe e sceglie, per la stipula del contratto, quello che offra le condizioni migliori secondo il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Nel caso in cui ragioni connesse alla strategia comunicativa, indicate in apposito atto di indirizzo del Ministro per il turismo che dia conto dei criteri prescelti, escludano la possibilita' di trovare spazi dalle caratteristiche analoghe, il coordinatore individua il soggetto unico con cui negoziare ed eventualmente concludere il contratto. In ogni caso i predetti acquisti, scritturazioni e/o incarichi sono disposti dal coordinatore, il quale predispone e sottoscrive i relativi atti e contratti su proposta del dirigente responsabile della campagna, acquisito il parere favorevole del commissario delegato e previo assenso del Ministro per il turismo in ordine ai contenuti di merito ed agli obiettivi del progetto promozionale o comunicativo. L'acquisto e la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive in ambiti non dedicati alla pubblicita', aventi ad oggetto la promozione dell'immagine dell'Italia o di sue specifiche aree geografiche, sono disciplinati dall'art.19, comma 1, lettera b), del codice degli appalti. In tal caso, in deroga alla normativa vigente, il numero dei concorrenti da invitare alla procedura selettiva puo' essere ridotto a tre.