Art. 8.
Acquisto  di  spazi  per  la diffusione di campagne promozionali e di
                            comunicazione


  L'acquisto di spazi pubblicitari da utilizzare per campagne su reti
televisive  o  radiofoniche,  su  reti  telematiche,  su quadri anche
mobili  o  su  pannelli da affissione, nonche' su giornali, riviste o
prodotti editoriali, costituisce e va considerata una scelta connessa
all'acquisizione   di   diritti  esclusivi,  come  tale  disciplinata
dall'art.  57,  commi  2,  lettera  b),  del codice degli appalti. In
conformita'  a  quanto  disposto  dal  comma 6 della citata norma, il
coordinatore  seleziona  tre  operatori titolari di spazi che abbiano
caratteristiche  analoghe  e  sceglie,  per la stipula del contratto,
quello  che  offra  le  condizioni  migliori  secondo il criterio del
prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
  Nel  caso  in  cui  ragioni  connesse  alla strategia comunicativa,
indicate  in  apposito  atto di indirizzo del Ministro per il turismo
che  dia  conto  dei  criteri prescelti, escludano la possibilita' di
trovare   spazi   dalle  caratteristiche  analoghe,  il  coordinatore
individua  il  soggetto  unico  con  cui  negoziare  ed eventualmente
concludere il contratto.
  In ogni caso i predetti acquisti, scritturazioni e/o incarichi sono
disposti  dal  coordinatore,  il  quale  predispone  e  sottoscrive i
relativi  atti  e  contratti  su  proposta del dirigente responsabile
della  campagna,  acquisito  il  parere  favorevole  del  commissario
delegato  e  previo  assenso del Ministro per il turismo in ordine ai
contenuti  di  merito  ed  agli obiettivi del progetto promozionale o
comunicativo.
  L'acquisto  e  la  produzione o coproduzione di programmi destinati
alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive in ambiti non
dedicati   alla   pubblicita',   aventi   ad  oggetto  la  promozione
dell'immagine  dell'Italia o di sue specifiche aree geografiche, sono
disciplinati  dall'art.19,  comma  1,  lettera  b),  del codice degli
appalti. In tal caso, in deroga alla normativa vigente, il numero dei
concorrenti  da invitare alla procedura selettiva puo' essere ridotto
a tre.