Art. 9. Scelta dell'editore In deroga alla vigente normativa, per la pubblicazione di prodotti di stampa e pubblicazioni editoriali (libri, giornali, opuscoli, etc.) atti a valorizzare ed a rilanciare l'immagine dell'Italia in occasione di grandi eventi o di situazioni di emergenza derivanti da eventi calamitosi, il coordinatore e' autorizzato a scegliere l'editore mediante la procedura prevista dall'art. 57, commi 1 e 6, del codice degli appalti. Nel caso in cui sia opportuno e/o utile scegliere un determinato editore in ragione della connessione esistente fra la sua tradizione editoriale settoriale e la materia oggetto della pubblicazione, o in ragione di specificita' connesse con marchi o diritti esclusivi su materiali d'archivio, immagini o oggetti atti a connotare qualitativamente il prodotto, conformandolo alle esigenze di promozione e comunicazione indicate dal Ministro per il turismo mediante apposito atto d'indirizzo, il coordinatore e' autorizzato a negoziare ed a sottoscrivere il contratto, in deroga alla vigente normativa, direttamente con l'editore prescelto. In tal caso la sottoscrizione del contratto con l'editore da parte del coordinatore avviene su proposta del dirigente della struttura di missione preposto al progetto ed e' subordinata all'autorizzazione del commissario delegato ed al parere favorevole di una commissione di valutazione formata da tre membri - un esperto in comunicazione e due critici - all'uopo designati, in qualita' di garanti, dal Ministro per il turismo. Nel caso in cui la pubblicazione di prodotti di stampa ed editoriali faccia parte del complesso di prestazioni offerte unitariamente dal soggetto attuatore, la scelta dell'editore e' devoluta a quest'ultimo in conformita' al precedente art. 7.