Art. 9.
                         Scelta dell'editore


  In  deroga alla vigente normativa, per la pubblicazione di prodotti
di  stampa  e  pubblicazioni  editoriali  (libri, giornali, opuscoli,
etc.)  atti  a  valorizzare ed a rilanciare l'immagine dell'Italia in
occasione  di grandi eventi o di situazioni di emergenza derivanti da
eventi   calamitosi,  il  coordinatore  e'  autorizzato  a  scegliere
l'editore  mediante  la procedura prevista dall'art. 57, commi 1 e 6,
del codice degli appalti.
  Nel  caso  in  cui sia opportuno e/o utile scegliere un determinato
editore  in ragione della connessione esistente fra la sua tradizione
editoriale  settoriale e la materia oggetto della pubblicazione, o in
ragione  di  specificita'  connesse con marchi o diritti esclusivi su
materiali   d'archivio,   immagini   o   oggetti   atti  a  connotare
qualitativamente   il   prodotto,   conformandolo  alle  esigenze  di
promozione  e  comunicazione  indicate  dal  Ministro  per il turismo
mediante  apposito atto d'indirizzo, il coordinatore e' autorizzato a
negoziare  ed  a  sottoscrivere  il contratto, in deroga alla vigente
normativa, direttamente con l'editore prescelto.
  In  tal caso la sottoscrizione del contratto con l'editore da parte
del coordinatore avviene su proposta del dirigente della struttura di
missione  preposto  al  progetto ed e' subordinata all'autorizzazione
del  commissario  delegato ed al parere favorevole di una commissione
di  valutazione formata da tre membri - un esperto in comunicazione e
due  critici  -  all'uopo  designati,  in  qualita'  di  garanti, dal
Ministro per il turismo.
  Nel  caso  in  cui  la  pubblicazione  di  prodotti  di  stampa  ed
editoriali   faccia   parte  del  complesso  di  prestazioni  offerte
unitariamente  dal  soggetto  attuatore,  la  scelta  dell'editore e'
devoluta a quest'ultimo in conformita' al precedente art. 7.