IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito  in  legge  24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni
urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione dei conti
pubblici,
  Visto  il  decreto  20  settembre  2004,  n. 245 del Ministro della
salute  di  concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il
Ministro  della  funzione  pubblica, concernente «Regolamento recante
norme  sull'organizzazione  ed il funzionamento dell'Agenzia italiana
del farmaco, a norma del comma 13 dell'art 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche   sociali  del  16  luglio  2008,  registrato  dall'Ufficio
centrale  del  bilancio  al Registro visti semplici, foglio n. 803 in
data  18  luglio 2008, con il quale e' stato designato il dott. Guido
Rasi, in qualita' di direttore generale dell'AIFA;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in particolare
l'art. 141;
  Vista  la domanda di rinnovo all'autorizzazione in commercio per la
specialita'  UBIDEX  50 mg cps presentata dalla Azienda OFF (Officina
Farmaceutica   Fiorentina  s.r.l.)  con  sede  legale  in  Viareggio,
quartiere  Varignano 12/13/14, codice fiscale 01187770464 e pervenuta
all'AIFA (prot. 0128862 - 17/12/2007);
  Visto  il  provvedimento AIFA UAO/43026/P/I.5.i.a.7.3 del 23 aprile
2008  in  cui  veniva  disposto  il  ritiro  su  tutto  il territorio
nazionale  della suddetta specialita', in quanto la ditta OFF operava
in assenza di autorizzazione alla produzione;
  Vista  la  determinazione  di  revoca  del  14  novembre 2008 della
specialita'  medicinale  UBIDEX  50  mg  capsule  (A.I.C. n. 027408),
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2008;
  Vista  l'opposizione  avverso  provvedimento  di  revoca, pervenuta
all'AIFA  il  22  dicembre 2008, da parte dell' Officina Farmaceutica
Fiorentina,  con  il  quale  si  richiedeva la riesamina dello stesso
sulla base della non perentorieta' del termine;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' ai sensi dell'art. 4,
comma 2, lettera i), d.lgs. 30 giugno 1993, e dell'art. 141, comma 4,
del  d.lgs.  n.  219/06,  che ha espresso il parere che «l'AIFA possa
concedere   alla   Azienda   OFF   una  riapertura  dei  termini  per
l'integrazione   della   documentazione   richiesta,  prima  di  ogni
definitiva     determinazione     sul     mantenimento,    o    meno,
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  della specialita'
medicinale UBIDEX 50 mg capsule»;
  Tenuto  conto  che  il  parere  del  Consiglio superiore di sanita'
riveste carattere non vincolante;
  Considerato che l'AIFA, a tutela della salute pubblica, ritiene non
opportuno  concedere  un  ulteriore  termine  alla  ditta  OFF per la
presentazione   della   domanda   di   variazione  dell'AIC  relativa
all'aggiunta o sostituzione del nuovo sito produttivo;
  Visto  il  parere  della  sottocommissione di farmacovigilanza reso
nella seduta dell'8 giugno 2009 che concorda sulla conferma di revoca
dell'AIC per il medicinale Ubidex;
  Visto  il  parere  della Commissione tecnico scientifica reso nella
seduta   del   16   giugno   2009   che   ratifica  il  parere  della
Sottocommissione di farmacovigilanza;
  Ritenuto  necessario,  a  tutela  della salute pubblica, provvedere
alla  conferma  della  revoca  dell'autorizzazione  all'immissione in
commercio della specialita' medicinale UBIDEX 50 mg cps;
                             Determina:


                               Art. 1.



  La  revoca  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio della
specialita'   medicinale  UBIDEX  50  mg  cps  A.I.C.  n.  027408  e'
confermata  (ai  sensi  dell'art.  141,  comma 3 d.lgs. n. 219/06) in
quanto  il  titolare  dell'autorizzazione all'immissione in commercio
non  possiede un idoneo documento dal quale risulta che il produttore
ha ottenuto nel proprio paese l'autorizzazione a produrre medicinali.