IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la  legge  14  luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi  376  e  377,  della  legge  24  dicembre  2007,  n. 244» e, in
particolare, l'art. 1, comma 5;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1,
lettera a);
  Visto  il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento
recante  norme  in  materia  di  autonomia  didattica  degli  atenei,
approvato  con  decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
  Visti  i  decreti  ministeriali rispettivamente in data 28 novembre
2000  e  16  marzo  2007 con i quali sono state determinate le classi
delle lauree specialistiche/magistrali;
  Visto  il  decreto  ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544 «Requisiti
necessari per l'attivazione dei corsi di studio» e, in particolare la
tabella  n.  7  che ne fa parte integrante, in cui viene stabilita la
numerosita'  minima per gruppi di classi di laurea magistrale a ciclo
unico,  salvo  la esclusione dei corsi a programmazione nazionale ove
venisse definita in misura piu' ridotta di quella minima indicata;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  ed, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 e in particolare, l'art. 26;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n.  334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto 1999, n. 394, in materia di
immigrazione»;
  Viste  le  disposizioni  ministeriali in data 16 maggio 2008 con le
quali  sono  state  regolamentate  le immatricolazioni degli studenti
stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;
  Visto  il  contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno
accademico 2009-2010 riferito alle predette disposizioni;
  Viste   le   considerazioni   espresse   in  data  21  aprile  2009
dell'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato;
  Vista  la posizione del T.A.R. Lazio, Sez. III, esplicitata in piu'
pronunce,  con  cui  si  ritiene prevalente l'offerta formativa degli
Atenei rispetto alle esigenze del Servizio sanitario nazionale;
  Considerata,  peraltro,  la  necessita'  di  tener  conto anche del
fabbisogno  sanitario delle singole regioni e delle province autonome
di  Trento  e  di Bolzano, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della citata
legge n. 264/1999;
  Considerato  che  alla  data  del  presente  decreto la rilevazione
effettuata  dal  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali  ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo n. 502/1992
e  successive  modifiche non si e' ancora tradotta in accordo formale
in  sede  di  Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome;
  Considerata  la  necessita'  di  emanare  il  presente  decreto per
consentire  la  pubblicazione  del  bando  di concorso da parte degli
Atenei  nel  rispetto  di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della
richiamata legge n. 264/1999;
  Considerati, al riguardo, i dati acquisti dal predetto Ministero in
vista  dell'Accordo Stato-regioni, che palesano un'esigenza nazionale
inferiore  alla  potenzialita'  formativa  del sistema universitario,
deliberata  dagli  organi  accademici  con  espresso  riferimento  ai
parametri  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  lettere a), b), c) della
richiamata legge n. 264;
  Ritenuto  che per garantire la formazione professionale di qualita'
degli  odontoiatri sono necessarie esercitazioni specifiche e che per
le  medesime  devono  risultare indispensabili l'utilizzo da parte di
ciascuno  studente di una unita' operativa complessa, c.d. «riunito»,
nonche' la presenza di personale docente, di tutor e di laboratori;
  Ritenuto  di  dover considerare il fattore di criticita' risultante
dall'anno  di  fabbricazione  di alcuni «riuniti», la percentuale del
loro utilizzo quando trattasi di poltrone attrezzate in convenzione e
la loro ubicazione in strutture poste a distanza dalla sede del corso
di  laurea,  quali elementi che incidono in maniera preponderante per
la formazione clinica professionalizzante;
  Tenuto  conto  delle  considerazioni e delle proposte formulate dal
Gruppo   tecnico   insediato  presso  il  Ministero  dell'istruzione,
universita'   e  ricerca  ai  fini  della  programmazione  dei  corsi
universitari  per  il  prossimo anno accademico, di cui fanno parte i
rappresentanti  del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali,
della  Conferenza  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le
province  autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema
universitario,   dell'Osservatorio  delle  professioni  sanitarie,  i
Presidenti  delle Conferenze dei presidi delle facolta' di medicina e
chirurgia  e  di  medicina  veterinaria,  della Federazione nazionale
degli  ordini  dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione
degli ordini dei veterinari italiani;
  Vista  la  nota  del  Presidente  del  Comitato  di valutazione del
sistema  universitario  in data 19 giugno 2009 con cui fa rinvio alle
indicazioni espresse dai componenti dello stesso Comitato nell'ambito
del predetto Gruppo tecnico;
  Vista  la  nota del rettore dell'Universita' de L'Aquila in data 26
giugno  2009  in cui dichiara i requisiti strutturali e assistenziali
anche per il corso di laurea specialistica/magistrale in odontoiatria
e protesi dentaria;
  Ritenuto,   sulla  base  delle  considerazioni  sopra  esposte,  di
determinare  per  l'anno  accademico  2009/2010  il  numero dei posti
disponibili  a  livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea
specialistica/magistrale   in  odontoiatria  e  protesi  dentaria  in
ragione   di   una   riduzione   percentuale  operata  rispetto  alla
programmazione dell'anno accademico precedente;
  Ritenuto,  peraltro,  di  derogare  a tale criterio per quelle sedi
che, se fosse loro applicato, non potrebbero attivare il corso per il
quale,  al contrario, la offerta formativa 2009-2010 e' tale da poter
giustificare  la  continuita'  del  medesimo, stabilendo per esse una
numerosita'  piu' ridotta rispetto a quella minima cosi' come fissato
nel richiamato decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544;
  Ritenuto  di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le
universita';
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1. Limitatamente all'anno accademico 2009/2010, i posti disponibili
a  livello  nazionale  per  le  immatricolazioni  al  corso di laurea
specialistica/magistrale  in  odontoiatria  e  protesi  dentaria sono
determinati in numero di 755.
  2.  In  particolare,  agli  studenti  comunitari  e  non comunitari
residenti  in  Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002,
n.  189  sono  destinati  n.  690 posti, ripartiti fra le Universita'
secondo  la  tabella  allegata  che  costituisce parte integrante del
presente decreto, e agli studenti stranieri residenti all'estero sono
destinati n. 65 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di
cui  alle  disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in
premesse.