Art. 2.



  1.   Ciascuna   universita'  dispone  l'ammissione  degli  studenti
comunitari  e  non  comunitari  residenti  in  Italia  in  base  alla
graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla
tabella allegata al presente decreto.
  2.  Ciascuna  universita'  dispone  l'ammissione degli studenti non
comunitari  residenti  all'estero  in base ad apposita graduatoria di
merito nel limite del contingente ad essi riservato.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 luglio 2009

                                                Il Ministro : Gelmini