Art. 2.



  Il  sig.  Hagen  Thieme  e'  autorizzato ad esercitare in Italia la
professione  di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei
medici  e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede
ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze
linguistiche  necessarie  per  lo  svolgimento  della  professione ed
informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.