Art. 2.



  L'autorizzazione   di   cui   all'art.  1  comporta  l'obbligo  per
l'organismo   «Agroqualita'  SpA»  del  rispetto  delle  prescrizioni
previste  nel  presente  decreto  e puo' essere sospesa o revocata ai
sensi  del  comma  4  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999 qualora
l'organismo  non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati,
con decreto dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14
individua   nel  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali.