Art. 3.



  L'organismo    «Agroqualita'   SpA»,   non   puo'   modificare   la
denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di
rappresentanza,  il  proprio  sistema  di  qualita',  le modalita' di
controllo  e  il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di
controllo  per  la  denominazione  «Porchetta di Ariccia», cosi' come
depositati  presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
  L'organismo     «Agroqualita'    SpA»    comunica    e    sottopone
all'approvazione   ministeriale   ogni   variazione   concernente  il
personale  ispettivo  indicato  nella  documentazione  presentata, la
composizione   del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita'   che   risultano   oggettivamente   incompatibili  con  il
mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
  Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
  L'organismo  «Agroqualita'  SpA»,  dovra' assicurare, coerentemente
con   gli   obiettivi  delineati  nelle  premesse,  che  il  prodotto
certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare
di  produzione  all'esame  dei  Servizi comunitari e consultabile nel
sito  istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali
viene commercializzata la denominazione «Porchetta di Ariccia», venga
apposta   la  dicitura:  «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE)
510/06».