Art. 3. L'organismo «Agroqualita' SpA», non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Porchetta di Ariccia», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo «Agroqualita' SpA» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. L'organismo «Agroqualita' SpA», dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Porchetta di Ariccia», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».