Art. 4.



  L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere
dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al
riconoscimento  della  denominazione  «Porchetta di Ariccia» da parte
dell'organismo  comunitario.  Nell'ambito  del  periodo  di validita'
dell'autorizzazione,  l'organismo  «Agroqualita'  SpA»  e'  tenuto ad
adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'Autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.