Art. 5.



  L'organismo   «Agroqualita'   SpA»  comunica  con  immediatezza,  e
comunque  con  termine  non  superiore a trenta giorni lavorativi, le
attestazioni   di   conformita'   all'utilizzo   della  denominazione
«Porchetta   di   Ariccia»  anche  mediante  immissione  nel  sistema
informatico  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e
forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.