IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visto  l'art.17,  comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n. 465 del 12 marzo 2004 con il quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione
di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana»;
  Visti  gli  articoli  10  e  11  del  predetto  regolamento (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14  che, sostituendo l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128,  detta  apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo
l'istituzione  di  un  elenco degli organismi privati autorizzati con
decreto   del   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  sentite  le  Regioni  ed individuando nel Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Visto il decreto 3 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  139 del 16 giugno 2004, con il quale
l'organismo  di  controllo  «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura
Biologica»  e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i controlli sulla
denominazione   di   origine   protetta   «Farina   di  Neccio  della
Garfagnana»;
  Visto  il  decreto  13  febbraio  2007  con  il  quale la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
«AIAB   -  Associazione  Italiana  Agricoltura  Biologica»  e'  stata
prorogata    fino    all'emanazione    del    decreto    di   rinnovo
dell'autorizzazione  all'organismo stesso oppure ad eventuale diverso
organismo di controllo;
  Vista  la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del citato
art.  14  della  legge  n. 526/1999, dall'Associazione Castanicoltori
della  Garfagnana  con  la quale la predetta Associazione ha indicato
quale  organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attivita'
di  controllo  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Farina di
Neccio della Garfagnana» «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica
e  Ambientale»  con  sede  in  Bologna,  via  Nazario  Sauro,  2,  in
sostituzione di «AIAB - Associazione Italiana Agricoltura Biologica»;
  Considerato  che  «ICEA  -  Istituto  per la Certificazione Etica e
Ambientale» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione
di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» conformemente
allo schema tipo;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di origine protetta «Farina di Neccio
della Garfagnana»;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di  cui  agli articoli 10 e 11 del
Regolamento  (CE)  n.  510/2006 spettano al Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e forestali, quale Autorita' nazionale preposta
al  coordinamento  dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata  la necessita', espressa dal suddetto Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli  10  e  11  del  Regolamento (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo  con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 22 maggio 2009;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  L'organismo denominato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica
e  Ambientale»,  con  sede  in  Bologna,  via  Nazario Sauro n. 2, e'
autorizzato  ad  espletare  le  funzioni di controllo, previste dagli
articoli   10   e   11  del  Regolamento  (CE)  n.  510/2006  per  la
denominazione   di   origine   protetta   «Farina   di  Neccio  della
Garfagnana», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 465
del 12 marzo 2004.