Art. 2.



  L'autorizzazione   di   cui   all'art.  1  comporta  l'obbligo  per
l'organismo   «ICEA   -   Istituto  per  la  Certificazione  Etica  e
Ambientale»  del  rispetto  delle  prescrizioni previste nel presente
decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma
4,  della  legge  n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu' in
possesso  dei  requisiti  ivi  indicati,  con  decreto dell'autorita'
nazionale  competente  che  lo stesso art. 14 individua nel Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.