Art. 5.



  L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto.
  Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato  ai  sensi  dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre
1999,  n.  526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente,
l'intenzione  di  confermare  l'indicazione  dell'organismo  «ICEA  -
Istituto  per  la  Certificazione  Etica ed Ambientale» o proporre un
nuovo  soggetto  da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui
all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di
rinunciare  esplicitamente  alla  facolta'  di  designazione ai sensi
dell'art. 14, comma 9, della citata legge.
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo di controllo «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica
e  Ambientale»  e'  tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni
complementari  che  l'autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga
necessario, decida di impartire.