Art. 8.



  L'organismo  «AIAB  -  Associazione Italiana Agricoltura Biologica»
dovra' rendere disponibile all'organismo autorizzato «ICEA - Istituto
per  la Certificazione Etica e Ambientale» la documentazione inerente
il  controllo  della  denominazione  di origine protetta in questione
svolto fino alla data di emanazione del presente decreto.