IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  23  maggio  2008,  n. 90, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l'art.  19  del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato
prorogato  fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore
dei  rifiuti  nella  regione  Campania  e le successive ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto-legge  6  novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
  Visti  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  settembre  2007  concernente  la dichiarazione di «grande evento»
relativa   alla  presidenza  italiana  del  G8  e  le  ordinanze  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e
n.  3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni
nonche'   l'art.   17  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
  Vista la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
giugno  2003,  recante  la  dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione  alla  grave  situazione  determinatasi  nello stabilimento
Ecolibarna  sito  in  Serravalle  Scrivia  (Alessandria),  nonche' il
successivo  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
febbraio  2009,  con  il quale il predetto stato d'emergenza e' stato
prorogato  fino  al  31 gennaio 2010 e l'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3304  del  30 luglio 2003, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  nota  del  27  giugno  2009  prefetto  di  Alessandria -
commissario   delegato   ai  sensi  dell'art.  1  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2009;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  maggio 2008, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009,
lo  stato  di  emergenza  in relazione agli insediamenti di comunita'
nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  30  maggio  2009,  nn.  3676, 3677 e 3678, recanti disposizioni
urgenti  di  protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza
nel  territorio  delle  regioni  sopraindicate,  con  cui  sono stati
nominati commissari delegati i prefetti di Napoli, Roma e Milano;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28  maggio 2009, con cui e' stato ulteriormente prorogato, fino al 31
dicembre  2010,  lo  stato  di emergenza nel territorio delle regioni
Campania,  Lazio  e  Lombardia,  ed  estesa anche al territorio della
regione  Veneto  e  le  ordinanze  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3776  e  n.  3777 del 1° giugno 2009 con cui sono stati
nominati commissari delegati i prefetti di Torino e Venezia;
  Viste  le  note  del  23  luglio  2009  del  commissario delegato -
prefetto   di   Roma   e  dell'Ufficio  di  Gabinetto  del  Ministero
dell'interno;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui
e'  stato  prorogato  lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009,
nel  territorio  delle  isole  Eolie e l'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  n.  3646  del 23 gennaio 2008 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la nota del 21 luglio 2009 del sindaco di Lipari;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16  gennaio  2009,  con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione   socio-economico-ambientale   determinatasi   nel  bacino
idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2009;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3270  del  12  marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2
ottobre  2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n.
3378  dell'8  ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del
23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio
2005,  n.  3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n.
3506  del  23  marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27
dicembre  2006,  n.  3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio
2009, n. 3746 del 12 marzo 2009 e n. 3783 del 17 giugno 2009;
  Viste  le  note  del  15  giugno e del 17 luglio 2009 del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare e della
regione Campania;
  Visto  l'art.  13  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3746  del  12  marzo  2009  con  cui  e' stato nominato
commissario  delegato  per  la  realizzazione  del  Nuovo palazzo del
cinema  e  dei  congressi  di  Venezia  e la successiva ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:


                               Art. 1.



  1.  Al  fine  di  assicurare la produzione di rifiuti adeguatamente
selezionati   in  relazione  a  quanto  previsto  dall'autorizzazione
integrata  ambientale  del 26 febbraio 2009 del termovalorizzatore di
Acerra, mediante l'implementazione delle attivita' di cernita manuale
negli  impianti  STIR  della  regione Campania, fino al termine dello
stato  di emergenza dichiarato nella regione Campania di cui all'art.
19  del  decreto-legge  23 maggio 2008, convertito con modificazioni,
con la legge n. 123/2008, ai lavoratori impiegati in tale incombenza,
previa  attestazione  da  parte  dei  commissari  ad  acta  delle ore
effettivamente compiute dagli stessi sulla base di turnazioni su base
volontaria,   appositamente   organizzate  dai  medesimi  commissari,
sentite  le  organizzazioni  sindacali,  puo'  essere corrisposta una
indennita' di carattere eccezionale pari ad euro 5,00 per ogni ora di
effettivo  impiego nelle attivita' di cernita manuale, cumulabile con
gli altri emolumenti in godimento.
  2.  Fermi  restando gli obblighi gravanti sulle originarie societa'
affidatarie  del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 1,
comma  7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27  gennaio  2006, n. 21, il capo della
missione  tecnico-operativa  di  cui  all'art.  1  dell'ordinanza del
Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3682/2008 e' autorizzato al
pagamento   del   premio   di   produzione   dovuto  per  il  periodo
gennaio-agosto  2008  nei  confronti  dei  lavoratori aventi diritto,
impiegati  negli STIR, a scomputo delle situazioni creditorie vantate
dalle societa' affidatarie medesime verso la gestione commissariale.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede
a   carico   della  contabilita'  speciale  intestata  alla  missione
tecnico-operativa di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3682/2008.
  4.  Il  comma  3  dell'art.  2  della  ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n. 3756 del 15 aprile 2009 e' soppresso. Il
potere di nomina di commissari ad acta, gia' attribuito dai commi 1 e
2  dell'art.  3  della  ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n. 3738 del 5 febbraio 2009 ai soggetti di cui all'art. 13,
commi  2  e  3,  della  ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3721  del  19  dicembre  2008, e' trasferito in capo al
responsabile della struttura di missione «amministrativo-finanziaria»
istituita  dall'art.  3,  comma 2, della ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009.
  5. Al fine di consentire le necessarie attivita' solutorie connesse
alla    gestione    dei    rifiuti    nella   regione   Campania   ed
all'organizzazione  del  Grande  evento  G8  e'  autorizzato un primo
trasferimento  di  risorse  al  Fondo  per  la  protezione civile del
complessivo  importo  di  euro 300 milioni, a valere sulle risorse di
cui al comma 2 della delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 4.
  6. L'importo di cui al comma 5 e' destinato:
   quanto  a euro 162 milioni al soddisfacimento delle esigenze della
gestione dei rifiuti nella regione Campania;
   quanto  a  euro  73,468  milioni  per  l'organizzazione del Grande
evento G8;
   quanto a euro 64,532 milioni per il completamento delle iniziative
nell'isola La Maddalena.
  7. Con successiva ordinanza si provvedera' ad autorizzare ulteriori
trasferimenti in relazione alle definitive esigenze accertate.