Art. 2. 1. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico-amministrativo e tecnico alle attivita' da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2007, e' autorizzato ad avvalersi di un consulente, anche non dipendente pubblico, avente specifiche professionalita' nelle materie oggetto intervento, a cui e' corrisposto un compenso mensile omnicomprensivo, ad eccezione del solo rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute, commisurato al 30% del trattamento economico riconosciuto al personale equiparato alla 1ยช fascia della dirigenza statale, da rapportare al periodo di impiego conseguente all'esigenza di assegnazione di ciascun incarico, con oneri a carico delle risorse finanziarie assegnate. 2. L'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3342 del 5 marzo 2004 e l'ultimo capoverso dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3333 del 23 gennaio 2004 sono abrogati.