Art. 2.



  1.    Al    fine    di    garantire    il    necessario    supporto
giuridico-amministrativo  e tecnico alle attivita' da porre in essere
per  il  superamento  dell'emergenza,  il commissario delegato di cui
all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del
24  maggio  2007, e' autorizzato ad avvalersi di un consulente, anche
non  dipendente  pubblico,  avente  specifiche professionalita' nelle
materie  oggetto intervento, a cui e' corrisposto un compenso mensile
omnicomprensivo, ad eccezione del solo rimborso delle eventuali spese
di   viaggio   effettivamente   sostenute,  commisurato  al  30%  del
trattamento  economico  riconosciuto  al personale equiparato alla 1ยช
fascia  della  dirigenza statale, da rapportare al periodo di impiego
conseguente  all'esigenza  di  assegnazione  di ciascun incarico, con
oneri a carico delle risorse finanziarie assegnate.
  2.  L'art.  4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri n. 3342 del 5 marzo 2004 e l'ultimo capoverso dell'art.
7,  comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3333 del 23 gennaio 2004 sono abrogati.