Art. 4. 1. Il sindaco del comune di Lipari in ragione dell'aggravio lavorativo del personale appartenente al Corpo della polizia municipale del predetto comune derivante dall'incremento dell'afflusso turistico durante i mesi estivi sul territorio delle isole Eolie, nonche' allo scopo di intensificare i servizi di vigilanza a tutela del traffico veicolare e pedonale per assicurare la salvaguardia della popolazione, e' autorizzato a corrispondere a detto personale fino ad un massimo di 70 ore di lavoro straordinario mensile, effettivamente reso, in eccedenza alle ordinarie autorizzazioni, limitatamente al periodo estivo e comunque non oltre il 30 settembre 2009. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse esistenti sulla contabilita' speciale intestata al funzionario delegato di cui all'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, e derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225. 2. Il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, puo' derogare, nei limiti strettamente necessari alla realizzazione degli interventi di propria competenza e, comunque, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, dei principi comunitari e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 37, comma 11, 84, 90, 91, 118, 127, comma 3, 128, 132; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 72, 92, 134; decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, articoli 10, 11, 12; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 53 e tutte le disposizioni strettamente collegate all'applicazione della suindicata norma; legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, art. 16; legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9,10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22-bis, 23, 49; decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.