Art. 4.



  1.  Il  sindaco  del  comune  di  Lipari  in  ragione dell'aggravio
lavorativo   del   personale  appartenente  al  Corpo  della  polizia
municipale    del    predetto    comune   derivante   dall'incremento
dell'afflusso  turistico  durante  i mesi estivi sul territorio delle
isole  Eolie,  nonche'  allo  scopo  di  intensificare  i  servizi di
vigilanza  a  tutela del traffico veicolare e pedonale per assicurare
la  salvaguardia  della popolazione, e' autorizzato a corrispondere a
detto  personale fino ad un massimo di 70 ore di lavoro straordinario
mensile,   effettivamente   reso,   in   eccedenza   alle   ordinarie
autorizzazioni,  limitatamente al periodo estivo e comunque non oltre
il  30  settembre  2009.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del
presente  articolo  si  provvede  nei  limiti delle risorse esistenti
sulla  contabilita' speciale intestata al funzionario delegato di cui
all'art.  18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 marzo 2003, n. 3266, e derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma
3  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio
2002, n. 3225.
  2.  Il  commissario  delegato  nominato ai sensi dell'ordinanza del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, puo'
derogare,  nei limiti strettamente necessari alla realizzazione degli
interventi  di  propria  competenza  e,  comunque,  nel  rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico, dei principi comunitari
e  della  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 22
ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
   decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 37, comma 11,
84, 90, 91, 118, 127, comma 3, 128, 132;
   decreto  del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
articoli 72, 92, 134;
   decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, articoli 10, 11, 12;
   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, art. 53 e tutte le
disposizioni strettamente collegate all'applicazione della suindicata
norma;
   legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, art. 16;
   legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 6, 7, 9,10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22-bis, 23, 49;
   decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.