IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891 e, in particolare, l'art. 5
come  novellato  dall'art.  3  della  legge  30 aprile 1999, n. 136 e
successive  modificazioni,  il  quale  prevede  che  con  decreto del
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
sono  stabiliti  con  periodicita' annuale, anche in deroga ai limiti
indicati  dall'art. 2 della legge medesima, i tassi da applicare alle
rate  ed alle estinzioni anticipate dei mutui per l'acquisto da parte
dei  lavoratori  dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree
ad alta tensione abitativa previsti dalla legge medesima;
  Considerato  che, ai sensi della predetta disposizione legislativa,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
nella  determinazione dei tassi tiene conto dell'evoluzione del tasso
ufficiale  di  sconto, garantendo comunque l'equilibrio economico del
fondo e che i tassi medesimi non possono comunque superare, di norma,
di piu' di un punto percentuale il tasso ufficiale di sconto;
  Considerato  che  il  tasso ufficiale di sconto e' stato sostituito
dal  tasso ufficiale di riferimento e che questo e' stato fissato con
provvedimento  della  Banca  Centrale  Europea in data 13 maggio 2009
nella misura dell'1 per cento;
  Visto  l'art.  2,  comma  1,  della legge n. 891 del 1986, il quale
prevede  che  il  tasso  di  ammortamento  annuo  e'  comprensivo del
corrispettivo  spettante  agli  istituti  di  credito per il servizio
prestato;
  Visto  il proprio decreto in data 11 febbraio 1987, con il quale e'
stato  approvato  lo  schema  generale  di  convenzione  tra la Cassa
depositi  e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei
mutui fondiari previsti dalla legge n. 891 del 1986;
  Considerato  che  nel  predetto schema di convenzione e' stabilito,
all'art. 12, che spetta all'istituto di credito per i compiti da esso
svolti  un  compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire
di  capitale  mutuato per l'intera durata del mutuo, oltre al periodo
di preammortamento;
  Visto  il  proprio decreto in data 23 settembre 1 989, con il quale
e'  stato  approvato lo schema di atto modificativo delle convenzioni
stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito,
ai sensi della legge n. 891 del 1986;
  Visto l'art. 7-bis della legge n. 891 del 1986 che ha disposto, con
decorrenza  1°  gennaio  1999, il trasferimento alla Cassa depositi e
prestiti delle attivita' e passivita' del fondo speciale con gestione
autonoma;
  Visto  il  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269 convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   24  novembre  2003,  n.  326  e,  in
particolare,  l'art.  5,  ai  sensi  del  quale  la  Cassa depositi e
prestiti   si   e'   trasformata   in  societa'  per  azioni  con  la
denominazione di «Cassa depositi e prestiti societa' per azioni» (CDP
S.p.A.);
  Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 2003 e, in particolare,
l'art.  3,  comma  4,  lettera  g), il quale prevede che il Ministero
dell'economia e delle finanze subentra alla Cassa depositi e prestiti
nei  rapporti  in  essere  alla  data della sua trasformazione, tra i
quali   quelli  derivanti  dalla  legge  n.  891  del  1986  e  dalle
convenzioni  stipulate  in attuazione alla medesima legge e, al comma
5,  che  i  rapporti  trasferiti  restano regolati dalle disposizioni
legislative  e  regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni
applicabili al momento del trasferimento;
  Visto il predetto decreto ministeriale e, in particolare, l'art. 4,
comma  2,  lettera  c),  il  quale  prevede che per l'esercizio della
funzione  inerente alla gestione dei rapporti trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze la CDP S.p.A provvede a rappresentare a
tutti gli effetti il Ministero medesimo;
  Visto  il  proprio decreto in data 10 novembre 2008, con il quale a
decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2008 il tasso di interesse
da  applicare  per  il  calcolo della rata massima di cui all'art. 2,
commi  1  e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3, della legge
n. 891 del 1986 e' stato determinato nella misura del 4,5 per cento
                              Decreta:


                               Art. 1.



  A  decorrere  dalla  rata  scadente  il  30 giugno 2009 il tasso di
interesse  da  applicare  per  il  calcolo  della rata massima di cui
all'art.  2,  commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3,
della legge n. 891 del 1986 e' determinato nella misura dell'1,50 per
cento.