Allegato A alla delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009 REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA AUDIOVISIVA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GENNAIO 2008, N. 9 Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e si intende per: a) «Autorita'», l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; b) «decreto», il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9; c) «Direzione competente», la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorita' che svolge le funzioni istruttorie di cui al citato decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9; d) «Ufficio competente», l'Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva, istituito presso la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali con delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008; e) «emittente», il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le tipologie previste dal decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»; f) «fornitore di contenuti», il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica; g) «concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo», la societa' cui e' affidata la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»; h) «operatore della comunicazione», il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati, anche su richiesta individuale, alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che e' legittimato a svolgere le attivita' commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei dati relativi all'evento, nonche' il soggetto che presta servizi di comunicazione elettronica; i) «telegiornale» trasmissione a carattere informativo con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite; l) «telegiornale sportivo» trasmissione di informazione sportiva con programmazione quotidiana all'interno di face orarie prestabilite.