(Allegato A-art. 1)
                                                           Allegato A 
                      alla delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009 
 
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO  DI  CRONACA  AUDIOVISIVA  AI
   SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3,  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  8  GENNAIO
   2008, N. 9 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
   1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di
cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e si intende per: 
    a) «Autorita'», l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
    b) «decreto», il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9; 
    c) «Direzione competente», la Direzione contenuti  audiovisivi  e
multimediali dell'Autorita' che svolge le funzioni istruttorie di cui
al citato decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9; 
    d) «Ufficio competente», l'Ufficio regolamentazione  e  vigilanza
sui  diritti  audiovisivi  sportivi  e  sull'informazione   sportiva,
istituito presso la Direzione contenuti  audiovisivi  e  multimediali
con delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008; 
    e) «emittente», il titolare di concessione  o  autorizzazione  su
frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha  la  responsabilita'
editoriale dei palinsesti dei programmi  televisivi  e  li  trasmette
secondo le tipologie previste dal decreto legislativo 31 luglio  2005
n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»; 
    f)  «fornitore   di   contenuti»,   il   soggetto   che   ha   la
responsabilita'  editoriale  nella  predisposizione   dei   programmi
televisivi e dei relativi programmi-dati  destinati  alla  diffusione
anche ad accesso  condizionato  su  frequenze  terrestri  in  tecnica
digitale, via cavo  o  via  satellite  o  con  ogni  altro  mezzo  di
comunicazione elettronica; 
    g)    «concessionaria    del    servizio    pubblico     generale
radiotelevisivo», la societa' cui  e'  affidata  la  concessione  del
servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 49  del
decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante «Testo unico della
radiotelevisione»; 
    h)  «operatore  della  comunicazione»,  il  soggetto  che  ha  la
responsabilita'  editoriale  nella  predisposizione   dei   programmi
televisivi o radiofonici e  dei  relativi  programmi-dati  destinati,
anche su richiesta individuale,  alla  diffusione  anche  ad  accesso
condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via  cavo  o
via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione  elettronica  e
che e' legittimato a svolgere le attivita' commerciali ed  editoriali
connesse alla diffusione delle  immagini  o  dei  suoni  e  dei  dati
relativi all'evento,  nonche'  il  soggetto  che  presta  servizi  di
comunicazione elettronica; 
    i)  «telegiornale»  trasmissione  a  carattere  informativo   con
programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite; 
    l) «telegiornale sportivo» trasmissione di informazione  sportiva
con   programmazione   quotidiana   all'interno   di   face    orarie
prestabilite.