(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                       Ambito di applicazione 
 
   1. Il presente regolamento disciplina  le  modalita'  e  i  limiti
temporali  di  esercizio  audiovisivo  del  diritto  di  cronaca  con
specifico ed esclusivo riferimento  agli  eventi  delle  competizioni
disciplinate  dal  decreto,  nei  confronti  degli  operatori   della
comunicazione, nel rispetto  delle  garanzie  previste  dall'art.  5,
comma 3, del decreto per  la  concessionaria  del  servizio  pubblico
generale radiotelevisivo e per le emittenti nazionali e locali, fermo
e impregiudicato restando l'esercizio del diritto di cronaca relativo
ad accadimenti non riconducibili o riferibili all'evento sportivo. 
   2. Il presente regolamento stabilisce, altresi', le modalita'  per
l'accesso agli impianti sportivi per la ripresa dell'evento da  parte
degli operatori della comunicazione, nonche' i  requisiti  soggettivi
ed  oggettivi  per  l'accreditamento  dei  medesimi  operatori  della
comunicazione all'interno degli impianti sportivi.