Art. 2. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e i limiti temporali di esercizio audiovisivo del diritto di cronaca con specifico ed esclusivo riferimento agli eventi delle competizioni disciplinate dal decreto, nei confronti degli operatori della comunicazione, nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 5, comma 3, del decreto per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e per le emittenti nazionali e locali, fermo e impregiudicato restando l'esercizio del diritto di cronaca relativo ad accadimenti non riconducibili o riferibili all'evento sportivo. 2. Il presente regolamento stabilisce, altresi', le modalita' per l'accesso agli impianti sportivi per la ripresa dell'evento da parte degli operatori della comunicazione, nonche' i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accreditamento dei medesimi operatori della comunicazione all'interno degli impianti sportivi.