(Allegato A-art. 3)
                               Art. 3. 
 
  Modalita' e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca 
 
   1. Il diritto di cronaca  e'  riconosciuto  agli  operatori  della
comunicazione relativamente a ciascun evento della competizione. 
   2. Ai fini dell'esercizio audiovisivo del diritto di cronaca,  gli
operatori della comunicazione possono utilizzare le immagini salienti
e correlate, come definite dall'art. 2, comma 1, lettere  l)  ed  m),
del decreto, decorso un periodo temporale non inferiore  alle  3  ore
dalla conclusione dell'evento e fino  alle  48  ore  successive  alla
conclusione dell'evento secondo  le  modalita'  di  cui  al  presente
articolo. 
   3. Le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali  di  cui
al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori
di contenuti in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria  del
servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo,   esclusivamente   nei
telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali. Nel caso
di  turni  della  competizione  disputati  su   due   giorni   solari
consecutivi il limite di 48 ore di cui al  comma  precedente  decorre
per tutti gli eventi del turno dalla conclusione dell'ultima  partita
disputata nel turno. 
   4. La trasmissione delle immagini salienti e correlate nell'ambito
dei telegiornali in chiaro non puo' superare gli 8 minuti complessivi
per ciascun turno della competizione, di cui non piu' di 6 minuti per
ciascun giorno solare e, nell'ambito dello stesso giorno, non piu' di
3 minuti  per  singola  partita.  Per  i  fornitori  di  contenuti  a
pagamento, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, il  limite
e' di tre minuti per ciascuna giornata. 
   5. Il diritto di cronaca audiovisiva puo' essere esercitato  dagli
operatori  della  comunicazione  anche  attraverso   i   servizi   di
comunicazione elettronica nei termini e con le modalita'  di  cui  ai
successivi commi 6 e 7. 
   6. Per il diritto di cronaca esercitato  via  internet  la  durata
delle immagini salienti e correlate, da mettere a disposizione  degli
utenti nel portale per un massimo di  3  ore  consecutive  a  partire
dalle ore 24:00 della conclusione della  giornata,  non  deve  essere
superiore a 90 secondi per ciascuna giornata.  Alle  trasmissione  di
programmi televisivi via internet si applicano le disposizioni di cui
ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 
   7. Il diritto di cronaca  esercitato  per  mezzo  della  telefonia
mobile, fruibile dagli utenti senza oneri aggiuntivi, e'  limitato  a
un fotogramma a corredo della notizia del goal o del risultato finale
di ciascun evento. 
   8. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto  non  pregiudica  lo
sfruttamento normale dei  diritti  audiovisivi  la  comunicazione  al
pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola  notizia
del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono
forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti.