Art. 3. Modalita' e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca 1. Il diritto di cronaca e' riconosciuto agli operatori della comunicazione relativamente a ciascun evento della competizione. 2. Ai fini dell'esercizio audiovisivo del diritto di cronaca, gli operatori della comunicazione possono utilizzare le immagini salienti e correlate, come definite dall'art. 2, comma 1, lettere l) ed m), del decreto, decorso un periodo temporale non inferiore alle 3 ore dalla conclusione dell'evento e fino alle 48 ore successive alla conclusione dell'evento secondo le modalita' di cui al presente articolo. 3. Le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, esclusivamente nei telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali. Nel caso di turni della competizione disputati su due giorni solari consecutivi il limite di 48 ore di cui al comma precedente decorre per tutti gli eventi del turno dalla conclusione dell'ultima partita disputata nel turno. 4. La trasmissione delle immagini salienti e correlate nell'ambito dei telegiornali in chiaro non puo' superare gli 8 minuti complessivi per ciascun turno della competizione, di cui non piu' di 6 minuti per ciascun giorno solare e, nell'ambito dello stesso giorno, non piu' di 3 minuti per singola partita. Per i fornitori di contenuti a pagamento, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, il limite e' di tre minuti per ciascuna giornata. 5. Il diritto di cronaca audiovisiva puo' essere esercitato dagli operatori della comunicazione anche attraverso i servizi di comunicazione elettronica nei termini e con le modalita' di cui ai successivi commi 6 e 7. 6. Per il diritto di cronaca esercitato via internet la durata delle immagini salienti e correlate, da mettere a disposizione degli utenti nel portale per un massimo di 3 ore consecutive a partire dalle ore 24:00 della conclusione della giornata, non deve essere superiore a 90 secondi per ciascuna giornata. Alle trasmissione di programmi televisivi via internet si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 7. Il diritto di cronaca esercitato per mezzo della telefonia mobile, fruibile dagli utenti senza oneri aggiuntivi, e' limitato a un fotogramma a corredo della notizia del goal o del risultato finale di ciascun evento. 8. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti.