Art. 4. Messa a disposizione del materiale audiovisivo 1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, l'organizzatore della competizione, o, in mancanza, l'organizzatore dell'evento o gli assegnatari dei diritti, mettono a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici di cui al successivo comma 4, le immagini salienti e correlate, contrassegnati dal logo dell'organizzatore della competizione, con le modalita' di cui ai successivi commi 2 e 3. 2. L'organizzatore della competizione predispone un sistema telematico che consenta all'operatore della comunicazione, nel tempo tecnico necessario dalla conclusione dell'evento, di prenderne visione nella sua interezza e di estrapolarne, sulla base della selezione meglio rispondente alla propria linea editoriale, immagini, di idoneo standard qualitativo per la radiodiffusione televisiva, per la complessiva durata prevista al precedente art. 3. 3. L'organizzatore della competizione, qualora non abbia attivato il sistema di cui al comma 2, dovra' mettere a disposizione dell'operatore della comunicazione, entro 2 ore dalla conclusione dell'evento, anche per il tramite degli assegnatari dei diritti audiovisivi o degli organizzatori del singolo evento, materiale audiovisivo di durata pari o superiore al doppio dei minuti indicati al precedente art. 3, attraverso collegamento via satellite su specifico canale criptato ovvero mediante consegna delle registrazioni su supporto standard generalmente utilizzato. Da tali immagini, l'operatore della comunicazione estrapolera' le immagini di durata pari a quella indicata all'art. 3. In tale ipotesi, le immagini salienti dovranno comprendere almeno le azioni da goal, le migliori occasioni da goal e le migliori parate, i migliori gesti atletici e le azioni o gesti piu' spettacolari verificatisi nel corso dell'evento, le sostituzioni e le immagini relative alle eventuali espulsioni, le uscite dagli spogliatoi e il momento del fischio finale. 4. I soli costi tecnici per l'accesso al sistema di cui al comma 2 o per la consegna del materiale audiovisivo di cui al comma 3 dovranno essere rimborsati da ciascun operatore della comunicazione nei termini e con le modalita' di cui al tariffario previsto dall'art. 4, comma 7, del decreto, la cui approvazione da parte dell'organizzatore della competizione deve essere comunicata all'Autorita' senza ritardo. Nella predisposizione del tariffario, l'organizzatore della competizione determina il rimborso dei costi tenuto conto dell'effettiva utilizzazione da parte di ciascun operatore della comunicazione delle immagini messe a disposizioni per l'esercizio del diritto di cronaca. 5. Qualora non fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono, l'organizzatore della competizione o l'organizzatore dell'evento devono consentire agli operatori di accedere all'impianto sportivo per riprendere l'evento. L'accesso sara' garantito per le postazioni all'uopo prestabilite, secondo le previsioni di cui alla disciplina adottata dall'organizzatore della competizione ai sensi del successivo art. 7, comma 1. Dalla ripresa cosi' effettuata, l'operatore della comunicazioni dovra' estrapolare le immagini per la complessiva durata stabilita dall'art. 3.