(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
           Messa a disposizione del materiale audiovisivo 
 
   1. Al fine di consentire  l'effettivo  esercizio  del  diritto  di
cronaca  audiovisiva,  l'organizzatore  della  competizione,  o,   in
mancanza, l'organizzatore dell'evento o gli assegnatari dei  diritti,
mettono a disposizione degli operatori  della  comunicazione,  previo
rimborso dei soli costi tecnici di cui  al  successivo  comma  4,  le
immagini   salienti   e   correlate,    contrassegnati    dal    logo
dell'organizzatore della competizione, con le  modalita'  di  cui  ai
successivi commi 2 e 3. 
   2.  L'organizzatore  della  competizione  predispone  un   sistema
telematico che consenta all'operatore della comunicazione, nel  tempo
tecnico  necessario  dalla  conclusione  dell'evento,  di   prenderne
visione nella sua interezza  e  di  estrapolarne,  sulla  base  della
selezione meglio rispondente alla propria linea editoriale, immagini,
di idoneo standard qualitativo per la radiodiffusione televisiva, per
la complessiva durata prevista al precedente art. 3. 
   3. L'organizzatore della competizione, qualora non abbia  attivato
il  sistema  di  cui  al  comma  2,  dovra'  mettere  a  disposizione
dell'operatore della comunicazione, entro  2  ore  dalla  conclusione
dell'evento, anche per  il  tramite  degli  assegnatari  dei  diritti
audiovisivi o  degli  organizzatori  del  singolo  evento,  materiale
audiovisivo di durata pari o superiore al doppio dei minuti  indicati
al precedente  art.  3,  attraverso  collegamento  via  satellite  su
specifico   canale   criptato   ovvero   mediante   consegna    delle
registrazioni su supporto standard generalmente utilizzato.  Da  tali
immagini, l'operatore della comunicazione estrapolera' le immagini di
durata pari a  quella  indicata  all'art.  3.  In  tale  ipotesi,  le
immagini salienti dovranno comprendere almeno le azioni da  goal,  le
migliori occasioni da goal e le migliori  parate,  i  migliori  gesti
atletici e le azioni o gesti piu' spettacolari verificatisi nel corso
dell'evento, le sostituzioni e le immagini  relative  alle  eventuali
espulsioni, le uscite dagli  spogliatoi  e  il  momento  del  fischio
finale. 
   4. I soli costi tecnici per l'accesso al sistema di cui al comma 2
o per la consegna  del  materiale  audiovisivo  di  cui  al  comma  3
dovranno essere rimborsati da ciascun operatore  della  comunicazione
nei termini  e  con  le  modalita'  di  cui  al  tariffario  previsto
dall'art. 4, comma 7, del  decreto,  la  cui  approvazione  da  parte
dell'organizzatore  della   competizione   deve   essere   comunicata
all'Autorita' senza ritardo. Nella  predisposizione  del  tariffario,
l'organizzatore della competizione determina il  rimborso  dei  costi
tenuto  conto  dell'effettiva  utilizzazione  da  parte  di   ciascun
operatore della comunicazione delle immagini messe a disposizioni per
l'esercizio del diritto di cronaca. 
   5. Qualora non fosse garantita l'acquisizione delle  immagini  nei
termini  che  precedono,   l'organizzatore   della   competizione   o
l'organizzatore  dell'evento  devono  consentire  agli  operatori  di
accedere all'impianto sportivo  per  riprendere  l'evento.  L'accesso
sara' garantito per le postazioni all'uopo prestabilite,  secondo  le
previsioni di cui alla disciplina adottata  dall'organizzatore  della
competizione ai sensi del successivo art. 7, comma 1.  Dalla  ripresa
cosi' effettuata, l'operatore della comunicazioni dovra'  estrapolare
le immagini per la complessiva durata stabilita dall'art. 3.