(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
             Limiti all'esercizio del diritto di cronaca 
 
   1. L'operatore della comunicazione, effettuata l'estrapolazione ai
sensi dell'art. 4, si obbliga ad archiviare per  un  periodo  di  tre
mesi  esclusivamente  le  immagini  utilizzate  e   trasmesse   e   a
distruggere da subito tutte le immagini non utilizzate. 
   2. Gli operatori della comunicazione  non  possono  utilizzare  le
immagini  e  le  interviste  per   finalita'   pubblicitarie   (quali
sponsorizzazione,     patrocinio,      abbinamento,      televendite,
sovrimpressione di marchi commerciali, anche virtuali),  per  servizi
giornalistici mandati in onda in abbinamento con marchi  e/o  scritte
di aziende commerciali e  industriali,  per  iniziative  promozionali
(quiz, giochi, concorsi a premio, lotterie, ecc.) e per attivita'  di
scommesse, nonche' commercializzare le stesse immagini,  cedendole  o
consentendo a terzi di utilizzarle in ogni modo e forma. 
   3.  E'  fatto  divieto  agli  operatori  della  comunicazione   di
effettuare nei confronti  di  altri  operatori  della  comunicazione,
collegamenti dallo stadio con qualsiasi mezzo, per la trasmissione in
video,  in  audio  e/o  in  audio-video  di  cronache,  commenti   ed
interviste flash di aggiornamento.