Art. 5. Limiti all'esercizio del diritto di cronaca 1. L'operatore della comunicazione, effettuata l'estrapolazione ai sensi dell'art. 4, si obbliga ad archiviare per un periodo di tre mesi esclusivamente le immagini utilizzate e trasmesse e a distruggere da subito tutte le immagini non utilizzate. 2. Gli operatori della comunicazione non possono utilizzare le immagini e le interviste per finalita' pubblicitarie (quali sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, televendite, sovrimpressione di marchi commerciali, anche virtuali), per servizi giornalistici mandati in onda in abbinamento con marchi e/o scritte di aziende commerciali e industriali, per iniziative promozionali (quiz, giochi, concorsi a premio, lotterie, ecc.) e per attivita' di scommesse, nonche' commercializzare le stesse immagini, cedendole o consentendo a terzi di utilizzarle in ogni modo e forma. 3. E' fatto divieto agli operatori della comunicazione di effettuare nei confronti di altri operatori della comunicazione, collegamenti dallo stadio con qualsiasi mezzo, per la trasmissione in video, in audio e/o in audio-video di cronache, commenti ed interviste flash di aggiornamento.