Art. 7. Ingresso agli impianti sportivi e interviste 1. I soggetti accreditati sono tenuti al rispetto della disciplina del rapporto tra gli organi di informazione e l'organizzatore della competizione che quest'ultimo e' tenuto a predisporre e pubblicare all'inizio di ogni stagione sportiva. 2. Nella disciplina di cui al precedente comma 1 sono previsti il termine entro cui i soggetti accreditati dovranno presentarsi all'impianto sportivo e le modalita' di effettuazione dei controlli dei soggetti accreditati. 3. I soggetti accreditati devono occupare le postazioni loro assegnate e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni sulla permanenza all'interno dell'impianto all'uopo dettate dall'organizzatore della competizione nell'ambito della disciplina di cui al precedente comma 1. 4. Le interviste non possono essere effettuate prima che siano decorsi trenta minuti dal termine delle gare. Le interviste possono essere trasmesse esclusivamente nei telegiornali e devono essere ricomprese nella durata prevista dall'art. 3.