(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
 
               Attivita' di controllo e sanzionatoria 
 
   1. L'organizzatore della competizione e' competente a  vigilare  e
adottare  i  conseguenti  provvedimenti  sulla   base   del   proprio
ordinamento in caso di inosservanza delle disposizioni  dallo  stesso
adottate ai sensi dell'art. 7, comma 1 del presente regolamento. 
   2. L'Autorita' provvede alla verifica del  rispetto  del  presente
regolamento, anche sulla base delle comunicazioni  che  di  volta  in
volta gli organizzatori della competizione, gli  organizzatori  degli
eventi e gli operatori della comunicazione invieranno nel corso della
stagione sportiva. 
   3.  In  caso  di  violazione  delle  disposizioni   del   presente
regolamento l'Autorita' applica  le  sanzioni  previste  all'art.  1,
comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.