Art. 8. Attivita' di controllo e sanzionatoria 1. L'organizzatore della competizione e' competente a vigilare e adottare i conseguenti provvedimenti sulla base del proprio ordinamento in caso di inosservanza delle disposizioni dallo stesso adottate ai sensi dell'art. 7, comma 1 del presente regolamento. 2. L'Autorita' provvede alla verifica del rispetto del presente regolamento, anche sulla base delle comunicazioni che di volta in volta gli organizzatori della competizione, gli organizzatori degli eventi e gli operatori della comunicazione invieranno nel corso della stagione sportiva. 3. In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento l'Autorita' applica le sanzioni previste all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.