Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela Valcalepio, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca»; Visto il parere favorevole della regione Lombardia sull'istanza di cui sopra; Visto il regolamento n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e l'art. 6, paragrafo 4, della proposta di regolamento applicativo in materia di DOP e IGP, le cui disposizioni entrano in applicazione dal 1 agosto 2009; Ha espresso, nella riunione del 21 e 22 luglio 2009, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministerile, la proposta dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Bergamasca», secondo il testo annesso al presente parere. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.