(Annesso)
                                                              Annesso 
 
 
                               Art. 5. 
 
   1. Nella vinificazione  sono  ammesse  soltanto  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 
   2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino. 
   3.  Le  operazioni  di  vinificazione  delle  uve  destinate  alla
produzione dei vini ad  indicazione  geografica  tipica  «Bergamasca»
devono essere effettuate all'interno della zona di  produzione  delle
uve di cui all'art. 3. 
   Tuttavia,  tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali   di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate  anche
nel territorio amministrativo della regione Lombardia.