Annesso Art. 5. 1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino. 3. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nel territorio amministrativo della regione Lombardia.