Art. 4. Norme per viticoltura 4.1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cortona» devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve specifiche caratteristiche di qualita'. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi e insufficientemente soleggiati. 4.2. Densita' d'impianto. Per i nuovi impianti e reimpianti realizzati, realizzati dopo il 1 settembre 1999, (data del decreto ministeriale di riconoscimento della DOC «Cortona»), la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.300 ceppi. 4.3. Forme di allevamento e sesti di impianto. Le forme di allevamento consentiti sono l'alberello, il guyot, il cordone speronato, il capovolto ed in genere le forme di allevamento gia' usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. 4.4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.5. Resa a ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico La produzione massima, in riferimento al singolo ceppo, non puo' superare quella che risulta fissata dal rapporto fra produzione massima medesima ed il numero di piante che, fermi restando i limiti massimi di cui all'art. 4.6 risultano impiantate ad ettaro. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.