Art. 5. Norme per la vinificazione 5.1. Zona di vinificazione e imbottigliamento. Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'appassimento delle uve, l'affinamento in bottiglia obbligatorio e le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio amministrativo del comune di Cortona. Tuttavia e' consentito che le suddette operazioni di vinificazione e imbottigliamento siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione delle uve, ma a non piu' di 2 km in linea d'aria dal confine della stessa e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1. 5.2. Correzioni. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato, oppure con mosto concentrato rettificato, con crioconcentrazione od osmosi inversa. 5.3. Elaborazione. Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. Le tipologie «Vin Santo» devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 28% per il vino a denominazione di origine controllata «Cortona» Vin Santo e «Cortona» Vin Santo Riserva e del 35% per il vino a denominazione di origine controllata «Cortona» Vin Santo Occhio di Pernice. L'uva dovra' essere ammostata non prima del 15 dicembre dell'anno di raccolta per il «Cortona» Vin Santo e «Cortona» Vin Santo Riserva e, del 28 febbraio dell'anno successivo per il «Cortona» Vin Santo Occhio di Pernice. L'uva dopo il periodo di appassimento minimo deve essere ammostata comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve. E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata. 5.4. Resa uva/vino e vino/ettaro. La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti: Produzione massima di vino: Parte di provvedimento in formato grafico * Con riferimento all'uva al giusto grado di maturazione ed al vino giunto a fine invecchiamento. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non l'80% per le tipologie bianche e rosse ed il 38% per le tipologie Vin Santo, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre i detti limiti decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. 5.5. Immissione al consumo. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: Parte di provvedimento in formato grafico L'immissione al consumo della tipologia «Cortona» Vin Santo puo' avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia, a partire dalla data del 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve. L'immissione al consumo della tipologia «Cortona» Vin Santo Riserva puo' avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno cinque anni di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia a decorrere dalla data del 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve. L'immissione al consumo della tipologia «Cortona» Vin Santo Occhio di Pernice puo' avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno otto anni di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia a decorrere dalla data del 28 febbraio successivo a quello di produzione delle uve. 5.6. Invecchiamento. La conservazione e l'invecchiamento delle tipologie «Vin Santo» devono avvenire in recipienti di legno della capacita' non superiore a 100 litri per il «Cortona» Vin Santo e «Cortona» Vin Santo Riserva, ed in caratelli non superiore a 75 litri per il «Cortona» Vin Santo Occhio di Pernice. I vini «Cortona» Riserva quali Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Merlot e Syrah devono essere sottoposti ad un periodo di maturazione di almeno ventiquattro mesi (minimo dodici mesi in legno e minimo quattro mesi in bottiglia), a partire dal 1° di novembre dell'anno di raccolta delle uve. Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione in contenitori di legno devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina. I prodotti in maturazione in contenitori di legno potranno essere temporaneamente trasferiti in altri recipienti, non di legno, previa annotazione nei registri di cantina e con l'obbligo di rispettare comunque il periodo minimo di stazionamento in legno.