(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
   5.1. Zona di vinificazione e imbottigliamento.  Le  operazioni  di
vinificazione,   ivi    compresi    l'invecchiamento    obbligatorio,
l'appassimento delle uve, l'affinamento in bottiglia  obbligatorio  e
le  operazioni  di  imbottigliamento  devono  essere  effettuate  nel
territorio  amministrativo  del  comune  di  Cortona.   Tuttavia   e'
consentito  che   le   suddette   operazioni   di   vinificazione   e
imbottigliamento siano effettuate in cantine situate fuori della zona
di produzione delle uve, ma a non piu' di 2 km in  linea  d'aria  dal
confine della stessa e  siano  pertinenti  a  conduttori  di  vigneti
ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1. 
   5.2. Correzioni. 
   E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.
1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con  mosto
concentrato,  oppure   con   mosto   concentrato   rettificato,   con
crioconcentrazione od osmosi inversa. 
   5.3. Elaborazione. 
   Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere  elaborate
in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. Le tipologie  «Vin
Santo» devono essere ottenute da uve  appositamente  scelte  e  fatte
appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino
del 28% per il vino a denominazione di origine controllata  «Cortona»
Vin Santo e «Cortona» Vin Santo Riserva e  del  35%  per  il  vino  a
denominazione di origine controllata «Cortona» Vin  Santo  Occhio  di
Pernice. L'uva dovra' essere ammostata  non  prima  del  15  dicembre
dell'anno di raccolta per il «Cortona»  Vin  Santo  e  «Cortona»  Vin
Santo  Riserva  e,  del  28  febbraio  dell'anno  successivo  per  il
«Cortona» Vin Santo Occhio di  Pernice.  L'uva  dopo  il  periodo  di
appassimento minimo deve essere ammostata comunque non  oltre  il  30
aprile dell'anno successivo  a  quello  di  raccolta  delle  uve.  E'
ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata. 
   5.4. Resa uva/vino e vino/ettaro.  La  resa  massima  dell'uva  in
vino,  compresa  l'eventuale  aggiunta  correttiva  e  la  produzione
massima di vino per ettaro, sono le seguenti: Produzione  massima  di
vino: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   * Con riferimento all'uva al giusto grado  di  maturazione  ed  al
vino giunto a fine invecchiamento. Qualora la resa uva/vino superi  i
limiti di cui sopra, ma non l'80% per le tipologie bianche e rosse ed
il 38% per le tipologie Vin Santo, anche se la produzione  ad  ettaro
resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha  diritto
alla denominazione d'origine. Oltre i detti limiti decade il  diritto
alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. 
   5.5. Immissione al consumo. 
   Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto
a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   L'immissione al consumo della tipologia «Cortona» Vin  Santo  puo'
avvenire solo dopo  un  periodo  di  invecchiamento  obbligatorio  di
almeno tre anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in  bottiglia,
a partire dalla data del 15 dicembre dell'anno  di  produzione  delle
uve. L'immissione al consumo  della  tipologia  «Cortona»  Vin  Santo
Riserva  puo'  avvenire  solo  dopo  un  periodo  di   invecchiamento
obbligatorio di  almeno  cinque  anni  di  cui  almeno  sei  mesi  di
affinamento in bottiglia a  decorrere  dalla  data  del  15  dicembre
dell'anno di produzione delle  uve.  L'immissione  al  consumo  della
tipologia «Cortona» Vin Santo Occhio di Pernice  puo'  avvenire  solo
dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno otto anni di
cui almeno sei mesi di affinamento in  bottiglia  a  decorrere  dalla
data del 28 febbraio successivo a quello di produzione delle uve. 
   5.6. Invecchiamento. 
   La conservazione e l'invecchiamento delle  tipologie  «Vin  Santo»
devono avvenire in recipienti di legno della capacita' non  superiore
a 100 litri per il «Cortona» Vin Santo e «Cortona» Vin Santo Riserva,
ed in caratelli non superiore a 75 litri per il «Cortona»  Vin  Santo
Occhio di Pernice. 
   I vini «Cortona» Riserva  quali  Cabernet  Sauvignon,  Sangiovese,
Merlot e Syrah devono essere sottoposti ad un periodo di  maturazione
di almeno ventiquattro mesi (minimo dodici mesi  in  legno  e  minimo
quattro mesi in bottiglia), a partire dal 1° di novembre dell'anno di
raccolta delle uve. 
   Le date dell'inizio e della fine del  periodo  di  maturazione  in
contenitori  di  legno  devono  essere   documentate   con   relative
annotazioni sui registri di cantina. I  prodotti  in  maturazione  in
contenitori di legno potranno essere  temporaneamente  trasferiti  in
altri recipienti, non di legno, previa annotazione  nei  registri  di
cantina e con l'obbligo di rispettare comunque il periodo  minimo  di
stazionamento in legno.