(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
             Etichettatura designazione e presentazione 
 
   7.1. Qualificazioni. 
   Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini  di  cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa
da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi, «fine», «scelto», «selezionato», e similari.  E'  tuttavia
consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato  laudativo  e
non idonei a trarre in inganno il consumatore. 
   7.2. Menzioni facoltative. 
   Sono consentite  le  menzioni  facoltative  previste  dalle  norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni   tradizionali,   del   modo   di
elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 
   7.3. Caratteri e posizione in etichetta. 
   Le menzioni facoltative esclusi il  marchio  e  i  nomi  aziendali
possono essere riportate  nell'etichettatura  soltanto  in  caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli  utilizzati  per  la
denominazione d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali  piu'
restrittive. 
   7.4. Annata. 
   Nell'etichettatura dei vini «Cortona» l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve e' obbligatoria. 
   7.5. Vigna. 
   La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo  e'  consentita,
alle condizioni previste dalla legge per tutte le tipologie dei  vini
indicate all'art. 1.