Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione 7.1. Qualificazioni. Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2. Menzioni facoltative. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 7.3. Caratteri e posizione in etichetta. Le menzioni facoltative esclusi il marchio e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. 7.4. Annata. Nell'etichettatura dei vini «Cortona» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. 7.5. Vigna. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla legge per tutte le tipologie dei vini indicate all'art. 1.