Art. 6.

       Ammissione al cofinanziamento e modalita' di erogazione

  1.  Sulla  base  della  valutazione  della commissione, il CNCU, ai
sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto, concede, in via provvisoria,
il  contributo  per ogni singolo programma ammesso. Il contributo non
puo'  superare  il  70%  del  costo totale del programma stesso ed il
limite  massimo  di  euro 25.000,00 per ciascun programma ammesso, se
presentato  da  una  singola  associazione,  e  di  euro 75.000,00 se
presentato  da  piu'  associazioni.  Detto  importo e' erogato con le
seguenti modalita':
   a) 40% entro trenta giorni dalla concessione;
   b)  60%  a  seguito  dell'approvazione  del  rendiconto finale, da
effettuare entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso.
  2.  Se  le disponibilita' finanziarie non consentono la concessione
dei  contributi  nella  misura  massima,  il  CNCU  applica, ai sensi
dell'art.  4,  comma  2,  del  decreto, una riduzione percentuale del
cofinanziamento in eguale misura per i programmi dichiarati idonei.
  3.   Dell'avvenuta   concessione   e'   data   comunicazione   alle
associazioni beneficiarie a cura dell'ufficio di segreteria del CNCU.