Art. 6. Ammissione al cofinanziamento e modalita' di erogazione 1. Sulla base della valutazione della commissione, il CNCU, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto, concede, in via provvisoria, il contributo per ogni singolo programma ammesso. Il contributo non puo' superare il 70% del costo totale del programma stesso ed il limite massimo di euro 25.000,00 per ciascun programma ammesso, se presentato da una singola associazione, e di euro 75.000,00 se presentato da piu' associazioni. Detto importo e' erogato con le seguenti modalita': a) 40% entro trenta giorni dalla concessione; b) 60% a seguito dell'approvazione del rendiconto finale, da effettuare entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso. 2. Se le disponibilita' finanziarie non consentono la concessione dei contributi nella misura massima, il CNCU applica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto, una riduzione percentuale del cofinanziamento in eguale misura per i programmi dichiarati idonei. 3. Dell'avvenuta concessione e' data comunicazione alle associazioni beneficiarie a cura dell'ufficio di segreteria del CNCU.