Art. 9. Spese ammissibili 1. Ai fini della valutazione delle spese sulla base delle quali e' erogato il contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto, si precisa che si intendono: a) per spese direttamente imputabili, costi generati direttamente dal programma e necessari per la sua realizzazione; b) per costi per consulenze professionali per la redazione del progetto, i costi necessari alla elaborazione e alla stesura del programma; sono ammesse al cofinanziamento le altre spese di consulenza sostenute nel corso della realizzazione del programma solo se prestate da imprese e societa', anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da enti pubblici o privati aventi personalita' giuridica, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto; c) per spese relative al personale, quelle riferite al personale impegnato nella realizzazione del programma, in ordine alle quali devono essere fornite informazioni precise relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti nonche' alla durata dell'impiego di ciascun addetto nel programma; tali spese devono essere espresse in costi unitari per giorno di lavoro dedicato al programma, non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella localita' in cui si svolgono i lavori, ne' essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata in relazione alla localita'; d) per spese generali, le spese che non hanno una destinazione specifica, di cui non e' possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attivita', come ad esempio illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere. Ai fini della erogazione del contributo deve essere fornita una precisa indicazione della base di calcolo applicata per lo scorporo delle spese direttamente afferenti al programma. 2. Le spese sostenute per il programma devono essere dichiarate: a) al lordo di I.V.A. da parte delle associazioni che dimostrino di non essere soggette alle dichiarazioni I.V.A. per le quali pertanto il valore dell'imposta rappresenta un costo non recuperabile; b) al netto di I.V.A. da parte delle associazioni titolari di partita I.V.A. 3. Sono ammissibili esclusivamente le spese, sostenute per la realizzazione del programma dall'associazione o dalle associazioni successivamente alla data di presentazione della domanda e per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile di spesa, opportunamente quietanzata, con l'attestazione, altresi', dell'avvenuto pagamento. Per attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese sostenute si intende il bonifico bancario nella cui causale sia riportato il riferimento alla spesa sostenuta in relazione al programma o altra documentazione contabile da cui il pagamento risulti effettuato in modo inequivocabile. 4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto, il totale delle spese di cui al comma 1, lettere c) e d) del presente articolo, e' ammissibile per un importo complessivo massimo pari al totale delle altre spese sostenute per il programma, documentate a rendiconto e ammesse. Lo stesso limite si applica in sede di predisposizione del piano finanziario di cui all'art. 2, comma 6, lettera a) della presente direttiva. 5. Tutti i titoli di spesa devono essere in regola con le disposizioni fiscali e contributive. 6. Fermi i limiti di cui al comma 4, sono ammessi a consuntivo scostamenti degli importi delle singole voci di spesa in misura non superiore al 20% del relativo valore indicato nel piano finanziario di cui all'art. 2, comma 6, lettera a), sempre che tali scostamenti siano opportunamente motivati e non siano tali da modificare il contenuto del programma per come ammesso a cofinanziamento. La presente direttiva e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 maggio 2009 Il Ministro : Scajola Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 19