Art. 2.

  1.  In  relazione  alle  improcrastinabili esigenze finanziarie del
Dipartimento   della   protezione   civile   connesse  all'attuazione
dell'art.  1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.  3797  del  30  luglio  2009,  nelle  more del trasferimento delle
risorse   ivi  previste,  sono  autorizzate  stante  l'esistenza  dei
corrispondenti  stanziamenti, variazioni di bilancio compensative tra
la  parte  capitale e la parte corrente del centro di responsabilita'
13  «Protezione  civile»  del  bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  in deroga all'art. 8, comma 4, del decreto
del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  9  dicembre  2002,
concernente  «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri».
  2.  La  sospensione  del  decorso  dei  termini per gli adempimenti
contrattuali  nonche'  dei  termini  relativi  a  vaglia  cambiari, a
cambiali  e  ad  ogni  altro  titolo  di  credito o atto avente forza
esecutiva  di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del decreto-legge 28 aprile
2009,  n.  39,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, e' prorogata fino al 31 dicembre 2009.