Art. 2. 1. In relazione alle improcrastinabili esigenze finanziarie del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, nelle more del trasferimento delle risorse ivi previste, sono autorizzate stante l'esistenza dei corrispondenti stanziamenti, variazioni di bilancio compensative tra la parte capitale e la parte corrente del centro di responsabilita' 13 «Protezione civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in deroga all'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri». 2. La sospensione del decorso dei termini per gli adempimenti contrattuali nonche' dei termini relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' prorogata fino al 31 dicembre 2009.