Art. 2.

Modalita'  dell'esecuzione  dell'arresto temporaneo dell'attivita' di
   pesca per le unita' abilitate alla pesca a strascico e volante

  1.  Per le navi da pesca di cui all'art. 1, abilitate ai sistemi di
pesca  a  strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi
da  Trieste a Bari e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria
della pesca per trenta giorni consecutivi dal 3 agosto al 1 settembre
2009  ad esclusione delle unita' iscritte nei Compartimenti marittimi
di   Ortona  e  Pescara  per  le  quali  e'  disposta  l'interruzione
obbligatoria dal 15 agosto al 13 settembre 2009.
  2.  Per le navi da pesca di cui all'art. 1, abilitate ai sistemi di
pesca  a  strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi
da   Brindisi   a   Imperia  e'  disposta  l'interruzione  temporanea
obbligatoria  della pesca per trenta giorni consecutivi dal 31 agosto
al 29 settembre 2009.
  3.  Per le navi da pesca di cui all'art. 1, abilitate ai sistemi di
pesca  a  strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi
della   Sicilia   e   della   Sardegna   deve  essere  disposta,  con
provvedimento  delle  competenti regioni, una interruzione temporanea
obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi.
  4.  Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti comma,
devono  essere  depositati  presso  l'Autorita'  marittima  nella cui
giurisdizione  e'  effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i
documenti  di  bordo  dell'unita'  che effettua l'interruzione e, per
quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di
controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.
  5.  Effettuata  la  consegna  dei  documenti di bordo l'unita' puo'
essere  trasferita  in altro porto, per l'esecuzione di operazioni di
manutenzione   ordinaria   e  straordinaria,  nonche'  di  operazioni
tecniche  per  il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco
delle    attrezzature    da   pesca   e   preventiva   autorizzazione
dell'Autorita'  marittima  presso  la quale e' effettuato il fermo di
emergenza temporaneo.
  6.  L'autorizzazione  al  trasferimento  e' rilasciata per il tempo
strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite
le operazioni.