Art. 2. Modalita' dell'esecuzione dell'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca per le unita' abilitate alla pesca a strascico e volante 1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 3 agosto al 1 settembre 2009 ad esclusione delle unita' iscritte nei Compartimenti marittimi di Ortona e Pescara per le quali e' disposta l'interruzione obbligatoria dal 15 agosto al 13 settembre 2009. 2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 31 agosto al 29 settembre 2009. 3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia e della Sardegna deve essere disposta, con provvedimento delle competenti regioni, una interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi. 4. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti comma, devono essere depositati presso l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unita' che effettua l'interruzione e, per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile. 5. Effettuata la consegna dei documenti di bordo l'unita' puo' essere trasferita in altro porto, per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Autorita' marittima presso la quale e' effettuato il fermo di emergenza temporaneo. 6. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.