Art. 3.

                       Modalita' di esecuzione

  1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui
agli  articoli  2  e  5 e' fatto divieto di esercitare l'attivita' di
pesca, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche
alle  navi  da  pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai
sistemi  di  pesca interessati. La violazione del presente divieto e'
punita in base alla normativa vigente.
  2.  Le  navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti
di   iscrizione  possono  effettuare  l'interruzione  temporanea  nel
periodo   previsto   in   tali  aree,  previa  comunicazione  scritta
all'ufficio  di  iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti
l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali
e  tecniche  nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando
alle  disposizioni impartite dell'Autorita' marittima per il transito
nell'areale in fermo.
  3.  Le  navi  abilitate  all'esercizio  con altri sistemi di pesca,
oltre  allo  strascico  e/o  volante,  nonche'  quelle autorizzate al
pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attivita', nel
periodo  di  interruzione  obbligatorio,  con  gli attrezzi da posta,
palangari,   circuizione   e  draga  idraulica  previo  sbarco  delle
attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve
darne  comunicazione  scritta, entro e non oltre il giorno precedente
l'inizio  dell'interruzione  temporanea  obbligatoria,  al  capo  del
compartimento  di  iscrizione  o all'autorita' marittima del porto di
base  logistica.  Effettuata  l'opzione,  le  navi  in  questione, ad
esclusione delle unita' che hanno optato per il pescaturismo, possono
riprendere  ad  operare  a  strascico  e/o  volante  solo  a  partire
dall'inizio  della  nona settimana dopo la conclusione del periodo di
fermo cui avrebbero dovuto partecipare.
  4.  Le  navi  da  pesca  che  effettuano  la  pesca  dei gamberi di
profondita'  nello  Ionio,  nel  Ligure,  nel Tirreno e nel Canale di
Sicilia,  possono  effettuare l'interruzione delle attivita' di pesca
di  cui  all'art.  2  del  presente decreto, in maniera cumulativa al
termine  del  periodo  di  pesca  del  gambero, dandone comunicazione
preventiva   all'Autorita'   marittima   del   luogo   di  iscrizione
dell'unita' stessa.