Art. 3. Modalita' di esecuzione 1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli articoli 2 e 5 e' fatto divieto di esercitare l'attivita' di pesca, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto e' punita in base alla normativa vigente. 2. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorita' marittima per il transito nell'areale in fermo. 3. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attivita', nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorita' marittima del porto di base logistica. Effettuata l'opzione, le navi in questione, ad esclusione delle unita' che hanno optato per il pescaturismo, possono riprendere ad operare a strascico e/o volante solo a partire dall'inizio della nona settimana dopo la conclusione del periodo di fermo cui avrebbero dovuto partecipare. 4. Le navi da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondita' nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attivita' di pesca di cui all'art. 2 del presente decreto, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorita' marittima del luogo di iscrizione dell'unita' stessa.