Art. 4. Misure tecniche 1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, e' vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale e' autorizzato lo svolgimento dell'attivita' di pesca in coincidenza con le festivita' natalizie, sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali di settore. 2. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse. 3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico e/o volante ovvero apposizione dei sigilli da parte della Autorita' marittima. 4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2009 e' vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a sessanta metri. 5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica alle unita' iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro sei miglia dalla costa.