Art. 5. Misure tecniche successive all'interruzione temporanea 1. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unita' iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate alla pesca a strascico e/o volante, non esercitano l'attivita' di pesca nel giorno di venerdi'. Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse. 2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unita' iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ortona che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante oltre a non esercitare l'attivita' di pesca nel giorno di venerdi', qualora richiesto dagli armatori che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte nel medesimo compartimento abilitate ai predetti sistemi, devono effettuare un ulteriore giorno di fermo. 3. Il fermo aggiuntivo effettuato volontariamente dagli armatori, per una durata pari ad almeno otto giorni anche non continuativi, consente di conseguire un punteggio supplementare nella valutazione delle istanze di partecipazione alle misure cofinanziate dal Fondo europeo per la pesca e gestite dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 3, punto III dell'accordo multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma operativo 2007-2013 del 18 settembre 2008, secondo modalita' da determinarsi con successivo provvedimento. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 30 luglio 2009 p. Il Ministro Il sottosegretario di Stato Buonfiglio