Art. 5.

       Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

  1.  Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le
unita'  iscritte  nei  compartimenti  marittimi da Trieste a Bari che
effettuano  il fermo obbligatorio, autorizzate alla pesca a strascico
e/o  volante,  non  esercitano  l'attivita'  di  pesca  nel giorno di
venerdi'.  Non  e'  consentito  il  recupero di eventuali giornate di
inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
  2.  Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le
unita'  iscritte  nei compartimenti marittimi da Trieste a Ortona che
effettuano  il  fermo  obbligatorio,  autorizzate  allo strascico e/o
volante  oltre  a  non  esercitare l'attivita' di pesca nel giorno di
venerdi',  qualora  richiesto dagli armatori che rappresentino almeno
il   60%  delle  imbarcazioni  iscritte  nel  medesimo  compartimento
abilitate  ai predetti sistemi, devono effettuare un ulteriore giorno
di fermo.
  3.  Il  fermo aggiuntivo effettuato volontariamente dagli armatori,
per  una  durata  pari  ad almeno otto giorni anche non continuativi,
consente  di  conseguire un punteggio supplementare nella valutazione
delle  istanze  di  partecipazione alle misure cofinanziate dal Fondo
europeo   per  la  pesca  e  gestite  dall'Amministrazione  ai  sensi
dell'art.  3,  punto III dell'accordo multiregionale per l'attuazione
degli  interventi  cofinanziati  dal  FEP  nell'ambito  del Programma
operativo  2007-2013  del  18  settembre  2008,  secondo modalita' da
determinarsi con successivo provvedimento.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso all'organo di controllo per la
registrazione,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.

   Roma, 30 luglio 2009

                           p. Il Ministro
                     Il sottosegretario di Stato
                             Buonfiglio