Art. 2. 1. Per consentire, in termini di somma urgenza, la realizzazione dei necessari interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili di proprieta' dell'Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica regionale (ATER) il commissario delegato - presidente della regione Abruzzo, puo' avvalersi, in qualita' di soggetto attuatore, della medesima azienda che puo' provvedere, ove necessario, con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Gli assegnatari che hanno gia' riscattato gli alloggi possono affidarne la riparazione o la ricostruzione alla medesima azienda, che provvede in qualita' di amministratore di condominio sulla base delle ordinanze di protezione civile adottate. 3. Per l'attuazione delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 il soggetto attuatore di cui al comma 1 presenta un apposito piano che dovra' essere sottoposto alla preventiva approvazione del commissario delegato di cui al comma 1. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 150 milioni si provvede a carico dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito della ripartizione di somme effettuata in favore della regione Abruzzo.