Art. 2.

  1.  Per  consentire,  in termini di somma urgenza, la realizzazione
dei  necessari  interventi  di  ricostruzione  o di riparazione degli
immobili    di    proprieta'   dell'Azienda   territoriale   edilizia
residenziale  pubblica  regionale  (ATER)  il  commissario delegato -
presidente  della  regione  Abruzzo,  puo'  avvalersi, in qualita' di
soggetto  attuatore,  della medesima azienda che puo' provvedere, ove
necessario,  con  i  poteri  di  cui  all'art.  3  dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  Gli  assegnatari  che hanno gia' riscattato gli alloggi possono
affidarne  la  riparazione  o la ricostruzione alla medesima azienda,
che  provvede  in qualita' di amministratore di condominio sulla base
delle ordinanze di protezione civile adottate.
  3.  Per  l'attuazione  delle  attivita'  di  cui  ai commi 1 e 2 il
soggetto  attuatore  di cui al comma 1 presenta un apposito piano che
dovra' essere sottoposto alla preventiva approvazione del commissario
delegato di cui al comma 1.
  4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 150
milioni si provvede a carico dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge
28  aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno   2009,   n.  77,  nell'ambito  della  ripartizione  di  somme
effettuata in favore della regione Abruzzo.