Art. 4. 1. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778/2009, n. 3779/2009 e n. 3790/2009 si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.