Art. 4.

  1.  Le  disposizioni  di  cui  alle  ordinanze  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri n. 3778/2009, n. 3779/2009 e n. 3790/2009 si
applicano  anche  alle unita' immobiliari, appartenenti a cooperative
edilizie  a  proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei
soci  assegnatari di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504.