Art. 5. 1. In favore del personale delle regioni e delle provincie autonome, nonche' degli enti locali direttamente impiegato per la gestione tecnica, amministrativa ed operativa dell'emergenza sismica nell'ambito delle colonne mobili regionali o comunque sotto il coordinamento delle regioni e delle provincie autonome, e' autorizzata la corresponsione di compensi per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso. Dalla data di emanazione della presente ordinanza si applica il limite massimo di cento ore mensili pro-capite fino al 30 aprile 2009, e di ottanta ore fino al 30 settembre 2009 per un numero massimo di venticinque unita' per ciascuna regione o provincia autonoma, fatte salve particolari e motivate esigenze autorizzate preventivamente dal commissario delegato. 2. Al personale con qualifica dirigenziale o titolare di incarichi di posizione organizzativa o di alta professionalita' delle regioni e provincie autonome e degli enti locali direttamente impiegato per la gestione dell'emergenza sismica nell'ambito delle colonne mobili regionali o comunque sotto il coordinamento delle regioni e delle provincie autonome e' corrisposta un'indennita' mensile commisurata ai giorni di effettivo impiego pari al 20% della retribuzione di posizione annua prevista dai rispettivi contratti. Dalla data di emanazione della presente ordinanza l'indennita' mensile si applica nel limite massimo di sei unita' per ciascuna regione e provincia autonoma. 3. I fabbisogni relativi ai presenti commi, corredati dall'indicazione nominativa dei beneficiari e dell'attestazione del servizio reso sono comunicati al commissario delegato ai fini del trasferimento delle necessarie risorse finanziarie. Ciascuna regione e provincia autonoma e' autorizzata ad erogare al proprio personale i relativi importi a titolo di anticipazione. 4. Per gli affidamenti urgenti relativi all'esecuzione di lavori connessi con la gestione dei campi di accoglienza, per la ricostituzione delle scorte strategiche nonche' per il ripristino immediato della funzionalita' delle colonne mobili, le regioni e le provincie autonome sono autorizzate, fino al 31 dicembre 2009, ad avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, e successive modifiche ed integrazioni. 5. Il commissario delegato definisce con proprio provvedimento i criteri per il riconoscimento delle spese sostenute e da sostenere dalle regioni e dalle provincie autonome in relazione alle attivita' di cui al comma 4. Le regioni e le provincie autonome provvedono, entro il 30 settembre 2009, a quantificare i conseguenti oneri. 6. Il comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e' soppresso. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 25 milioni di euro si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.