Art. 5.

  1.  In  favore  del  personale  delle  regioni  e  delle  provincie
autonome,  nonche'  degli  enti  locali direttamente impiegato per la
gestione  tecnica, amministrativa ed operativa dell'emergenza sismica
nell'ambito  delle  colonne  mobili  regionali  o  comunque  sotto il
coordinamento   delle   regioni   e   delle  provincie  autonome,  e'
autorizzata  la  corresponsione  di  compensi  per  le prestazioni di
lavoro  straordinario  effettivamente  reso. Dalla data di emanazione
della  presente  ordinanza  si applica il limite massimo di cento ore
mensili  pro-capite  fino al 30 aprile 2009, e di ottanta ore fino al
30  settembre  2009  per  un numero massimo di venticinque unita' per
ciascuna  regione  o  provincia  autonoma,  fatte salve particolari e
motivate   esigenze   autorizzate   preventivamente  dal  commissario
delegato.
  2.  Al personale con qualifica dirigenziale o titolare di incarichi
di posizione organizzativa o di alta professionalita' delle regioni e
provincie  autonome e degli enti locali direttamente impiegato per la
gestione  dell'emergenza  sismica  nell'ambito  delle  colonne mobili
regionali  o  comunque  sotto  il coordinamento delle regioni e delle
provincie  autonome  e' corrisposta un'indennita' mensile commisurata
ai  giorni  di  effettivo  impiego  pari al 20% della retribuzione di
posizione  annua  prevista  dai  rispettivi  contratti. Dalla data di
emanazione  della  presente ordinanza l'indennita' mensile si applica
nel  limite  massimo  di  sei unita' per ciascuna regione e provincia
autonoma.
  3.   I   fabbisogni   relativi   ai   presenti   commi,   corredati
dall'indicazione  nominativa  dei beneficiari e dell'attestazione del
servizio  reso  sono  comunicati  al commissario delegato ai fini del
trasferimento  delle necessarie risorse finanziarie. Ciascuna regione
e provincia autonoma e' autorizzata ad erogare al proprio personale i
relativi importi a titolo di anticipazione.
  4.  Per  gli  affidamenti urgenti relativi all'esecuzione di lavori
connessi   con   la   gestione  dei  campi  di  accoglienza,  per  la
ricostituzione  delle  scorte  strategiche  nonche' per il ripristino
immediato  della  funzionalita' delle colonne mobili, le regioni e le
provincie  autonome  sono  autorizzate,  fino al 31 dicembre 2009, ad
avvalersi   delle  deroghe  di  cui  all'art.  3  dell'ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, e
successive modifiche ed integrazioni.
  5.  Il  commissario  delegato definisce con proprio provvedimento i
criteri  per  il  riconoscimento delle spese sostenute e da sostenere
dalle  regioni e dalle provincie autonome in relazione alle attivita'
di  cui  al  comma  4. Le regioni e le provincie autonome provvedono,
entro il 30 settembre 2009, a quantificare i conseguenti oneri.
  6.  Il  comma  3  dell'art.  5  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e' soppresso.
  7.  Agli  oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 25
milioni  di  euro  si  provvede  a  carico  dell'art. 7, comma 1, del
decreto-legge  28  aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.