Art. 6.

  1.  Fino  alla cessazione dello stato di emergenza conseguente agli
eventi  sismici del 6 aprile 2009, le disposizioni contenute all'art.
9,  comma  1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 24 giugno 2009, n. 77, si applicano
anche  presso le strutture, gli edifici e le aree comunque utilizzati
per il superamento del contesto emergenziale di cui trattasi.