Art. 6. 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, le disposizioni contenute all'art. 9, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si applicano anche presso le strutture, gli edifici e le aree comunque utilizzati per il superamento del contesto emergenziale di cui trattasi.