Art. 7. 1. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ristrutturazione e riparazione degli edifici danneggiati dal sisma di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, i comuni possono concedere il contributo per la riparazione anche a titolo provvisorio, sulla base di un'istruttoria amministrativa volta alla verifica della regolarita' formale e della completezza della domanda e della documentazione allegata. Il provvedimento sulla concessione del contributo a titolo provvisorio e' adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda al sindaco; decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta anche ai fini dell'immediato avvio dei lavori. Il sindaco provvede alla concessione del contributo a titolo definitivo entro trenta giorni dalla data di concessione del contributo a titolo provvisorio, previa verifica in ordine sia alla coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, sia alla congruita' economica degli stessi. Decorso inutilmente tale ultimo termine il contributo si intende concesso a titolo definitivo. 2. I commi 5 e 6 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 sono soppressi e rimangono salvi gli atti adottati ed i relativi effetti. 3. All'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009, le parole «pari al 30%» sono sostituite dalle seguenti «non inferiore al 30%». 4. L'intervento di Fintecna S.p.A. ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha luogo anche in riferimento ai contributi di cui al comma 1, lettera e), del citato art. 3, e si esplica anche quale supporto ai comuni ai fini dell'istruttoria amministrativa delle domande di contributo relative ai contributi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e n. 3790/2009 sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I relativi oneri sono ricompresi nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 5. Ai fini dell'istruttoria tecnica, volta alla verifica della coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e di quella economica delle domande di concessione dei contributi anche di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 2009, il necessario supporto e' assicurato ai sindaci dal Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) e dal Consorzio rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica (ReLUIS), secondo gli ambiti di rispettiva competenza e sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere, valutato in complessivi euro 500.000,00, si provvede a valere sulle somma derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 6. Al fine di garantire il tempestivo svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione del contributo il comune dell'Aquila e' autorizzato a stipulare, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, trenta contratti a tempo determinato aventi durata non superiore a quella dello stato d'emergenza, allo scopo attingendo dalla graduatoria della procedura selettiva bandita dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 7. Al fine di fronteggiare in via di assoluta urgenza l'emergenza abitativa in atto anche attraverso il ripristino dell'offerta di alloggi ad uso abitativo nella provincia dell'Aquila, concessi in locazione alla data del 6 aprile 2009 e danneggiati dal sisma, con esito di tipo A, B o C, e' riconosciuto in favore dei proprietari che rinnovano alle medesime condizioni i contratti di locazione vigenti alla predetta data e per una durata non inferiore a quattro anni, il contributo per la riparazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.