Art. 7.

  1.  Al  fine  di  assicurare  l'immediato avvio degli interventi di
ristrutturazione e riparazione degli edifici danneggiati dal sisma di
cui  all'art.  1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, i comuni possono concedere il
contributo  per la riparazione anche a titolo provvisorio, sulla base
di   un'istruttoria   amministrativa   volta   alla   verifica  della
regolarita'  formale  e  della  completezza  della  domanda  e  della
documentazione  allegata.  Il  provvedimento  sulla  concessione  del
contributo a titolo provvisorio e' adottato entro trenta giorni dalla
data  di  presentazione della domanda al sindaco; decorso inutilmente
tale   termine   la   domanda   si  intende  accolta  anche  ai  fini
dell'immediato avvio dei lavori. Il sindaco provvede alla concessione
del  contributo a titolo definitivo entro trenta giorni dalla data di
concessione  del  contributo a titolo provvisorio, previa verifica in
ordine  sia  alla  coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui
all'art.  1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3779  del  6 giugno 2009, sia alla congruita' economica
degli  stessi.  Decorso inutilmente tale ultimo termine il contributo
si intende concesso a titolo definitivo.
  2.  I  commi  5  e  6 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei Ministri n. 3779/2009 sono soppressi e rimangono salvi
gli atti adottati ed i relativi effetti.
  3.  All'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3779/2009, le parole «pari al 30%» sono sostituite
dalle seguenti «non inferiore al 30%».
  4.  L'intervento  di Fintecna S.p.A. ai sensi delle disposizioni di
cui  all'art.  3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha luogo anche
in  riferimento  ai  contributi  di  cui  al comma 1, lettera e), del
citato  art.  3,  e si esplica anche quale supporto ai comuni ai fini
dell'istruttoria  amministrativa delle domande di contributo relative
ai  contributi  di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri   n.  3779/2009  e  n.  3790/2009  sulla  base  di  apposita
convenzione da stipularsi con il Dipartimento della protezione civile
della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri. I relativi oneri sono
ricompresi  nell'ambito  dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
3,  comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  5.  Ai  fini  dell'istruttoria  tecnica,  volta alla verifica della
coerenza  degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma
1,  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n.
3779/2009  e  di  quella  economica  delle domande di concessione dei
contributi  anche  di  cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n. 3790 del 2009, il necessario supporto e' assicurato
ai   sindaci  dal  Consorzio  universitario  per  l'ingegneria  nelle
assicurazioni   (Cineas)   e   dal   Consorzio  rete  dei  laboratori
universitari  di  ingegneria  sismica (ReLUIS), secondo gli ambiti di
rispettiva  competenza e sulla base di apposite convenzioni stipulate
con  il  Dipartimento  della  protezione  civile della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri.  Al relativo onere, valutato in complessivi
euro   500.000,00,   si  provvede  a  valere  sulle  somma  derivanti
dall'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del
decreto-legge  28  aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  6.  Al fine di garantire il tempestivo svolgimento dell'istruttoria
delle  domande di concessione del contributo il comune dell'Aquila e'
autorizzato  a stipulare, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto
legislativo   30  marzo  2001,  n.  165  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  trenta contratti a tempo determinato aventi durata non
superiore  a  quella  dello  stato d'emergenza, allo scopo attingendo
dalla  graduatoria della procedura selettiva bandita dal Dipartimento
della  protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ai  sensi  dell'art.  10,  comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009. Al relativo onere
si  provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7,
comma  1,  del  decreto-legge  28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  7.  Al  fine di fronteggiare in via di assoluta urgenza l'emergenza
abitativa  in  atto  anche  attraverso  il ripristino dell'offerta di
alloggi  ad  uso  abitativo  nella provincia dell'Aquila, concessi in
locazione  alla  data  del 6 aprile 2009 e danneggiati dal sisma, con
esito di tipo A, B o C, e' riconosciuto in favore dei proprietari che
rinnovano  alle  medesime condizioni i contratti di locazione vigenti
alla  predetta data e per una durata non inferiore a quattro anni, il
contributo  per la riparazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera e)
del   decreto-legge   28   aprile   2009,   n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.